A chi spettano gli assegni familiari (ANF) in caso di separazione e divorzio?

Buonasera, le chiedo cortesemente di fornire una delucidazione in merito agli assegni di mantenimento. Sono divorziata dall'anno scorso, ho percepito sempre io gli assegni familiari visto che tengo i figli ma adesso il mio ex marito sostiene che dobbiamo fare al 50%. Ha ragione? Cordiali saluti

La legge 19 maggio 1975, n. 151 prevede all'art. 211 che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".

E' noto tuttavia che, dopo la riforma sull'affido condiviso del 2006, salvo casi particolari i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene collocati prevalentemente presso uno di essi.

Secondo l'INPS, l'affido condiviso legittima entrambi i genitori a richiedere gli assegni familiari in ragione del 50% ciascuno, purché via sia accordo; ciò nonostante, ad eccezione di quei rari casi di collocazione alternata (ossia quando i figli minori stanno per la metà del tempo con un genitore e la metà con l'altro), la stessa INPS, in linea con la giurisprudenza, ritiene che abbia diritto, se non vi è diverso accordo, a percepire l'intera quota degli assegni familiari il solo genitore collocatario, ossia quello con il quale convivono prevalentemente i figli (e con cui condividono la residenza).

Sul punto, è chiaro l’insegnamento della Cassazione (Cass. Civ. 23/5/2013 n. 12770): "Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione".

Pertanto, se non ci sono diverse intese, il genitore non collocatario ma percipiente gli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro genitore collocatario; e ciò in aggiunta all'assegno di mantenimento e a prescindere dal suo importo.

Per l'effetto sono vietate detrazioni o forme di compensazione tra assegno di mantenimento ed assegni familiari e il trattenere gli assegni familiari contro la volontà dell'altro genitore può costituire appropriazione indebita.

Commenti (15)

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Qui si parla di separazione consensuale o divorzio. Vale la stessa legge per la separazione giudiziale?

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Certo, a maggior ragione per le procedure contenziose.
Infatti, in caso di consensuale i coniugi possono pattuire ciò che vogliono; in caso di procedura giudiziale si applica la regola sopra indicata dalla Cassazione.

Cordialità

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Quindi, secondo la Sua opinione, sarebbe possibile inserire nell'accordo di separazione consensuale la suddivisione degli assegni familiari al 50%?

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Si certamente!

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Buonasera, l'assegno di mantenimento spetta per intero al genitore collocatario del minore anche se non ha un rapporto di lavoro ed non ha contratto matrimonio con l'altro genitore?

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Certamente.

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Anche in caso di affido condiviso l'assegno va erogato al genitore(disoccupato) convivente del minore ?

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Si, è esatto.

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