Decorrenza assegni di mantenimento coniuge e figli
Sei in fase di separazione o di divorzio ed è stato stabilito, con accordo tra le parti omologato dal Tribunale o con sentenza giudiziale del giudice, un assegno di mantenimento periodico, per i figli o per il coniuge, senza un termine di versamento dell'assegno di mantenimento medesimo; da quando decorre l’obbligo di versamento in mancanza di specificazione? Ossia, se viene stabilito il versamento di un assegno di mantenimento senza che sia indicato il termine di decorrenza del pagamento periodico, da quando decorre l’obbligo di pagamento dell’assegno? Dall’emissione della sentenza, dal suo passaggio in giudicato o anche in momento precedente?
Se invece l’assegno, magari a seguito di appello o ricorso per Cassazione, viene revocato dal Tribunale, da quando decorre la revoca o l’annullamento?
Proviamo a fare un po 'di chiarezza sul punto, richiamando e citando quale fonte a sostegno qualche arresto giurisprudenziale (ossia le decisioni dei giudici) e specificando le diverse situazioni nelle quali potresti trovarti.
Decorrenza assegno mantenimento coniuge e figli separazione consensuale
Decorrenza assegno mantenimento coniuge e figli separazione giudiziale
Decorrenza assegno divorzile (solo coniuge) sentenza di divorzio congiunto o giudiziale
Decorrenza assegno mantenimento figli sentenza di divorzio congiunto o giudiziale
Decorrenza assegni mantenimento negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014
Decorrenza restituzione assegno divorzile (coniuge) non dovuto
Decorrenza interruzione o restituzione assegno di mantenimento figli non dovuto
Decorrenza assegno coniuge e figli ordinanza presidenziale provvisoria
Rapporto tra assegno provvisorio e assegno definitivo
Decorrenza assegno di mantenimento coniuge e figli pattuito in sede di separazione consensuale, con verbale e omologa di separazione
L'assegno di mantenimento a favore del coniuge o dei figli, stabilito dalle parti in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda specificatamente la decorrenza, è dovuto, salvo diversa specifica del giudice, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa.
Pertanto l’assegno stabilito in sede di separazione consensuale, salvo diverso accordo, decorre dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi.
A dirlo è Cassazione civile, sez. III, con sentenza n. 41232 del 22/12/2021.
Decorrenza assegno di mantenimento coniuge e figli stabilito con sentenza di separazione giudiziale
In tema di mantenimento del coniuge e dei figli, l'assegno di mantenimento disposto dal giudice nella sentenza di separazione (pertanto in sede contenziosa) decorre dalla data del deposito del ricorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 445 c.p.c. (che regola la decorrenza degli alimenti) e dal generale principio secondo il quale un diritto non può essere condizionato e pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Tale regola si applica anche nel caso in cui il mantenimento non sia stato richiesto nel ricorso introduttivo ma nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., posto che il giudice ha il potere di prevedere un obbligo di mantenimento anche in assenza di una espressa domanda in tal senso.
Pertanto l’assegno di mantenimento stabilito con sentenza giudiziale di separazione decorre dalla data della domanda, ossia dalla data (il relativo mese) di iscrizione a ruolo.
Ce lo dice Cassazione civile, sez. I, con sentenza n.2960 del 03/02/2017.
Decorrenza assegno divorzile (solo coniuge) stabilito con sentenza di divorzio congiunto o giudiziale
La decorrenza dell'assegno di divorzio (ossia l’assegno per il coniuge) è prevista dalla legge e, ove il giudice non ne fissi, espressamente motivando, la decorrenza dalla data della domanda, avvalendosi della facoltà sancita dall'articolo 4, decimo comma, della legge n. 898 del 1970, esso spetta dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato il divorzio; e ciò in quanto l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, il quale consegue al passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale.
Pertanto, diversamente da quanto accade in sede di separazione, l’assegno divorzile decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio giudiziale.
A dirlo è, tra le altre, Cassazione civile, sez. I con sentenza n. 8057 del 11/03/2022.
Decorrenza assegno di mantenimento per i figli stabilito con sentenza di divorzio congiunto o giudiziale
Così come per la separazione giudiziale, in tema di assegno di mantenimento per i figli stabilito in sede di divorzio con sentenza giudiziale il versamento, se ritenuta fondato, deve dalla data della domanda e non da quella della sentenza, ossia dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso divorzile.
Ce lo chiarisce, tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, con ordinanza n. 3348 del 19/02/2015.
Che succede quanto il Tribunale, la Corte d’Appello o la Cassazione dichiara non dovuto un assegno di mantenimento precedentemente stabilito giudizialmente? Da quanto decorre la decadenza dell’obbligo? Il percettore è tenuto a restituire l’assegno indebitamente (secondo la nuova decisione) percepito?
Decorrenza assegni di mantenimento stabiliti con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014
Si ritiene, in applicazione dei generali principi e della giurisprudenza in materia ed in mancanza, ad oggi, di specifici arresti giurisprudenziali, che gli assegni di mantenimento, per coniuge o figli, stabiliti con accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 muniti di nulla osta o autorizzazione, decorrano dalla data della domanda, ossia dalla data di sottoscrizione dell’accordo, salvo diversa specifica.
Decorrenza restituzione assegno divorzile (coniuge) non dovuto
Nel caso di riforma della sentenza attributiva dell'assegno di divorzio, che ribaltando una precedente decisione giudichi non dovuto il medesimo assegno, l'obbligo di restituzione dell'assegno decorre dal primo versamento e non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato il versamento non dovuto.
Gli interessi legali sulle somme da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento a non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio (cfr., ex multis, Cass. n. 28646 del 2021; Cass. n. 24475 del 2019; Cass. n. 25589 del 2010; Cass. n. 14178 del 2009; Cass. n. 21992 del 2007; Cass. n. 6098 del 2006; Cass. n. 18238 del 2003; Cass. n. 8296 del 2001; Cass. n. 3291 del 1999; Cass. n. 11315 del 1998; Cass. n. 11999 del 1993).
Decorrenza interruzione o restituzione assegno di mantenimento dei figli non dovuto
La decisione del giudice relativa alla revisione (annullamento) dell’assegno di mantenimento dei figli non può avere decorrenza anticipata rispetto rispetto alla data della domanda di modificazione (cioè l’iscrizione a ruolo del ricorso), anche se il momento dell'accadimento innovativo è anteriore.
Vale a dire che se il figlio per il quale viene versato un mantenimento inizia a lavorare e si rende autosufficiente l’interruzione del versamento decorrerà dal momento in cui viene proposta la domanda di revoca al Tribunale, e non dal momento in cui il figlio è divenuto autosufficiente (contrariamente a quanto si potrebbe logicamente pensare).
Lo dice chiaramente Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 4224 del 17/02/2021.
Fin’ora abbiamo trattato la decorrenza degli assegni disposti in sede definitiva (sentenza o omologa che definisce la procedura); se invece l’assegno viene statuito nella fase presidenziale (ossia nella prima udienza di separazione o divorzio alla presenza dei coniugi) con i cosiddetti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. o art. 3 l. divorzile quale sarà la decorrenza?
Decorrenza assegno coniuge e figli stabilito con ordinanza presidenziale (ordinanza con i provvedimenti provvisori ed urgenti)
In tema di separazione personale dei coniugi, ovvero in tema di divorzio i provvedimenti adottati in sede presidenziale hanno carattere interinale, ossia del tutto provvisoria, e pertanto decorrono esclusivamente dalla loro emissione (ossia dalla data della decisione). Infatti tali provvedimenti perdono la loro efficacia quando viene pronunciata la sentenza definitiva di separazione o di divorzio, con l'effetto che il decisum della sentenza prevale su quanto statuito nella fase dell’udienza presidenziale, andando eventualmente ad integrarlo.
Pertanto la decorrenza dell'ordinanza presidenziale viene fissata nella data della sua emissione/pubblicazione.
Lo precisa Cassazione civile, sez. III, con sentenza n. 19309 del 21/08/2013.
Rapporto tra assegno provvisorio disposto con ordinanza presidenziale e assegno stabilito in sentenza definitiva
Infatti la sentenza definitiva può integrare, con effetto ex tunc (da allora) decorrente dalla domanda, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria. Pertanto ove l’assegno venga aumentato il percettore avrà diritto a ricevere la differenza non corrisposta con decorrenza dalla data della domanda, ossia la data di iscrizione a ruolo della procedura di separazione o di divorzio.
Ce lo conferma sempre Cassazione civile, sez. III, con sentenza n. 19309 del 21/08/2013.
Per calcolare l’assegno di mantenimento e la rivalutazione monetaria (rivalutazione ISTAT) dell’assegno clicca qui: calcolo rivalutazione ISTAT assegno di mantenimento.