Il divorzio consensuale, correttamente definito divorzio a domanda congiunta, consente ai coniugi di sciogliere il matrimonio civile o di far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario sulla base di condizioni condivise.
L’accordo deve essere completo: non basta essere entrambi favorevoli al divorzio. Occorre regolare con chiarezza i rapporti economici fra gli ex coniugi, le condizioni relative ai figli, la casa e le questioni patrimoniali. Lo Studio assiste le parti nella verifica dell’intesa, nella redazione degli atti e nella scelta della procedura.
Che cos’è il divorzio consensuale e quali effetti produce?
Il divorzio consensuale è la procedura con la quale i coniugi chiedono insieme la cessazione del vincolo matrimoniale, presentando condizioni concordate. La definizione “consensuale” descrive quindi l’esistenza di un’intesa completa; “congiunto” indica che la domanda viene proposta da entrambi.
Con il divorzio viene sciolto il matrimonio civile. Se il matrimonio religioso è stato trascritto nei registri dello stato civile, ne cessano gli effetti civili. Per questo si parla, rispettivamente, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In entrambi i casi viene meno lo status di coniuge.
Il divorzio non modifica i doveri dei genitori verso i figli. Può invece regolare o confermare affidamento, tempi di permanenza, mantenimento e spese, oltre agli eventuali rapporti economici fra gli ex coniugi. Le condizioni relative ai figli sono sottoposte al controllo previsto dalla legge e devono rispondere al loro interesse.
Quando si può presentare la domanda?
La domanda può essere proposta quando la separazione si è protratta senza interruzioni per il periodo richiesto dalla legge:
- sei mesi, se la separazione è stata consensuale o se il procedimento iniziato come giudiziale è stato definito consensualmente;
- dodici mesi, se la separazione è stata pronunciata all’esito di un procedimento giudiziale.
Il giorno dal quale si calcola il termine cambia in base al percorso seguito. Nel procedimento davanti al Tribunale rileva la comparizione dei coniugi oppure la data fissata per la trattazione scritta mediante note; nella negoziazione assistita rileva la data certificata della sottoscrizione dell’accordo; davanti all’ufficiale dello stato civile rileva la data dell’atto che contiene l’intesa. Non è quindi corretto calcolare sempre i sei o dodici mesi dalla sentenza o dall’annotazione nei registri.
La separazione deve inoltre essere effettiva e non interrotta da una riconciliazione. Se vi sono dubbi sulla decorrenza o sugli effetti di una ripresa della convivenza, è opportuno verificarli prima del deposito.
Su quali condizioni devono accordarsi i coniugi?
L’accordo deve disciplinare tutte le questioni rilevanti per quella famiglia. Può riguardare:
- l’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale;
- il collocamento e i tempi di permanenza con ciascun genitore;
- il mantenimento dei figli e la ripartizione delle spese straordinarie;
- l’eventuale assegno divorzile in favore di un coniuge;
- l’utilizzo o l’assegnazione della casa familiare;
- i rapporti patrimoniali, le garanzie e le modalità di pagamento;
- la conferma o la modifica delle condizioni già stabilite nella separazione.
Le condizioni della separazione possono essere confermate, ma devono essere riesaminate alla luce della situazione attuale. Redditi, abitazione ed esigenze dei figli possono essere cambiati nel frattempo.
In presenza di figli, formule generiche su frequentazione, decisioni, mantenimento o spese straordinarie possono generare nuovi contrasti anche quando il divorzio nasce come consensuale.
Quale procedura si può utilizzare?
I percorsi disponibili non sono equivalenti e non possono essere scelti soltanto in base alla velocità.
| Procedura | Quando può essere utilizzata | Assistenza legale e controllo |
|---|---|---|
| Ricorso congiunto in Tribunale | Quando esiste un accordo completo, anche in presenza di figli o di condizioni articolate | Le parti possono essere assistite anche da un unico avvocato se non emergono conflitti di interesse; il Tribunale verifica le condizioni. La procura e l’accordo possono essere sottoscritti anche a distanza mediante firma digitale (purché le parti siano in possesso di SPID o CIE) |
| Negoziazione assistita | Quando le parti intendono formalizzare l’accordo fuori dal Tribunale | È necessario almeno un avvocato per ciascuna parte; l’accordo è sottoposto al nulla osta o all’autorizzazione del pubblico ministero nei casi previsti |
| Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile | Soltanto nei casi ammessi dalla legge e senza patti di trasferimento patrimoniale | L’assistenza dell’avvocato è facoltativa; le parti rendono personalmente le dichiarazioni davanti all’ufficiale |
La procedura davanti all’ufficiale dello stato civile non è utilizzabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’accordo non può inoltre contenere patti con effetti di trasferimento patrimoniale.
Come si svolge il ricorso congiunto in Tribunale?
Il ricorso espone le condizioni concordate e contiene le informazioni e la documentazione richieste per consentire al Tribunale di valutarle. Deve essere sottoscritto anche dalle parti e viene presentato al Tribunale competente in base alla residenza o al domicilio di uno dei coniugi.
I coniugi possono chiedere nel ricorso che la comparizione sia sostituita da note scritte, rendendo le dichiarazioni e depositando i documenti previsti. Non è un automatismo: il giudice può chiedere chiarimenti, disporre integrazioni o convocare le parti.
Acquisito il parere del pubblico ministero e verificato l’accordo, il Tribunale pronuncia la sentenza. Se le condizioni relative ai figli contrastano con il loro interesse, il giudice può indicare le modifiche necessarie.
La pagina sul nuovo divorzio consensuale dopo la riforma Cartabia approfondisce il contenuto del ricorso e la possibile trattazione scritta.
Quali documenti servono?
La documentazione varia in base alla procedura, ma comprende normalmente:
- la copia integrale dell’atto di matrimonio (l’estratto per riassunto non è sufficiente);
- la documentazione relativa alla separazione;
- i certificati o le autocertificazioni richieste per residenza e stato di famiglia;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; è possibile non depositarle e indicare i dati risultanti dalle dichiarazioni;
- i documenti relativi a redditi, patrimonio e condizioni dei figli;
- gli atti relativi a immobili o altre operazioni patrimoniali inserite nell’accordo.
La pagina sui documenti necessari per separazione e divorzio contiene una lista più ampia. Prima del deposito vanno controllate anche le richieste del Tribunale competente.
Quanto tempo richiede il divorzio consensuale?
Occorre distinguere il tempo necessario per raggiungere l’accordo da quello della sua formalizzazione. La prima fase può essere breve se le condizioni sono già definite, oppure richiedere una trattativa su figli, assegni, casa o patrimonio.
Dopo il deposito, un ricorso congiunto può essere definito, nella pratica, da uno a diversi mesi, secondo il Tribunale, i documenti e l’eventuale richiesta di integrazioni.
La negoziazione assistita può abbreviare la fase giudiziaria, ma l’accordo deve essere sottoposto al controllo della Procura della Repubblica. Il nulla osta o l’autorizzazione possono richiedere da una settimana a diverse settimane; seguono gli adempimenti necessari per l’annotazione nei registri dello stato civile.
Quanto costa un divorzio consensuale?
Per le situazioni più semplici, lo Studio applica una tariffa agevolata a partire da €800 complessivi, pari a €400 per coniuge, oltre:
- spese generali del 15%;
- CPA del 4%;
- contributo unificato di €43, oltre commissioni, per il ricorso congiunto in Tribunale.
Il prezzo base riguarda una pratica semplice, con accordo già raggiunto, idealmente senza figli né condizioni particolari e senza attività di negoziazione o operazioni patrimoniali complesse. Salvo diversa intesa, il costo viene ripartito in misura uguale fra i coniugi.
Quando occorre costruire o modificare l’accordo, svolgere incontri ulteriori, disciplinare questioni complesse sui figli, regolare assegni controversi o predisporre operazioni patrimoniali, viene formulato un preventivo specifico prima di procedere.
Si possono trasferire immobili con il divorzio?
Nel ricorso congiunto possono essere inserite, a determinate condizioni, pattuizioni che trasferiscono o costituiscono diritti reali su immobili. Occorrono controlli sul titolo, sulla conformità catastale, sugli adempimenti pubblicitari e sugli effetti fiscali.
La procedura davanti all’ufficiale dello stato civile, invece, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. La pagina sui trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio approfondisce requisiti, vantaggi e cautele.
Che cosa accade se manca l’accordo o uno dei coniugi cambia idea?
Il divorzio congiunto richiede che l’intesa permanga sino alla definizione della procedura. Se prima del deposito uno dei coniugi non condivide più le condizioni, occorre riprendere la trattativa oppure valutare il divorzio giudiziale.
Se il ripensamento interviene dopo il deposito, gli effetti dipendono dalla fase raggiunta e dal contenuto degli atti. Occorre verificare se l’accordo possa ancora essere modificato o se la domanda debba seguire un percorso diverso.
È possibile chiedere insieme separazione e divorzio?
I coniugi che hanno raggiunto un accordo completo possono proporre nello stesso ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio. Il Tribunale decide prima la separazione; la domanda di divorzio resta pendente e diventa procedibile dopo il passaggio in giudicato della separazione e il decorso del termine di sei mesi.
Questa possibilità evita un secondo ricorso, ma non è conveniente in ogni situazione: nei mesi successivi possono cambiare redditi, organizzazione dei figli o altre condizioni. La pagina sulla separazione e il divorzio nello stesso procedimento approfondisce il cumulo.
Come si scioglie un’unione civile?
Per lo scioglimento dell’unione civile non è richiesta una precedente separazione. Una o entrambe le parti devono manifestare la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello stato civile; dopo tre mesi può essere presentata la domanda di divorzio.
Quando esiste un accordo, sono applicabili, in quanto compatibili, il procedimento congiunto, la negoziazione assistita e il percorso davanti all’ufficiale dello stato civile. Vanno verificati condizioni, presenza di figli e adempimenti preliminari.
Errori da evitare nel divorzio consensuale
Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato?
Nel ricorso congiunto in Tribunale l’assistenza legale è obbligatoria. I coniugi possono essere rappresentati anche da un solo avvocato quando esiste un accordo effettivo e non emergono conflitti di interesse. Nella negoziazione assistita è invece necessario almeno un avvocato per ciascuna parte; davanti all’ufficiale dello stato civile l’assistenza è facoltativa.
Una valutazione legale è particolarmente importante in presenza di figli, differenze economiche, assegno divorzile, immobili, partecipazioni societarie o debiti. Anche un accordo già raggiunto deve essere tradotto in clausole applicabili.
Per un quadro più ampio sui servizi e sui percorsi disponibili è possibile consultare la pagina dedicata all’assistenza legale per separazione e divorzio.
