Assistenza per pignoramenti, esecuzioni e sequestri

Lo studio legale Cibin assiste la propria clientela nel recupero del credito anche nella fase esecutiva. In particolare, a seguito della formazione di un titolo esecutivo (come ad esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna al pagamento di una somma), ovvero quando il creditore possiede già determinati titoli come gli assegni bancari, le cambiali o le scritture autenticate da pubblico ufficiale, si può procedere alla riscossione coattiva del credito attraverso l'esecuzione forzata (art. 491 e segg. c.p.c.).

Forniamo assistenza qualificata anche ai debitori esecutati (che hanno ricevuto un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o che sono pignorati), al fine di trovare soluzioni ottimali che consentano loro di ridurre, posticipare o annullare i debiti contratti.

Pignoramento mobiliare:

Consiste nell'espropriazione forzata dei beni del debitore, presso la sua residenza, dimora o luogo di lavoro; il giorno fissato per l'esecuzione l'Ufficiale giudiziario competente si reca in loco e assoggetta i beni del debitore, preferendo quelli di maggior valore, al soddisfacimento del credito vantato. I suddetti beni, al fine di ottenere la liquidazione monetaria, vengono poi venduti all'asta pubblica, al migliore offerente.

Nella maggior parte dei casi l'atto di pignoramento ha un forte effetto persuasivo nei confronti del debitore, il quale sovente salda il proprio debito prima che i beni pignorati vengano messi all'asta.

Pignoramento immobiliare:

La procedura è analoga al pignoramento mobiliare, tuttavia in questo caso il pignoramento viene trascritto nei registri immobiliari, sì da poter essere opposto ad eventuali successivi acquirenti. L'esecuzione immobiliare può essere esperita anche per crediti di modesta entità (non vale quindi, per i privati, il limite minimo di € 8.000,00, esistente invece per le ipoteche iscritte dagli Enti di riscossione statale come Equitalia S.p.A.).

Pignoramento del quinto dello stipendio e presso terzi:

Il pignoramento presso terzi consiste nell'assoggettare a pignoramento somme o beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo, come la banca, il datore di lavoro o l'ente previdenziale.

In caso di pignoramento dello stipendo o della pensione la legge pone un limite pari ad un quinto (1/5) dell'intera retribuzione. E' possibile altresì pignorare il trattamento di fine rapporto (TFR).

Per valutare con l'ausilio dei nostri legali la fattibilità di un'azione di recupero esecutiva del tuo credito non esitare a prendere contatti con noi.

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