La domanda di separazione e divorzio insieme - riforma Cartabia
Una importante e rivoluzionaria novità introdotta dalla riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia riguarda la possibilità di richiedere il divorzio contestualmente alla separazione, all’interno della medesima procedura e dello stesso ricorso.
Ciò parrebbe possibile non solo nella separazione giudiziale, ma anche nella separazione consensuale; nulla sembrerebbe vietare infatti che la domanda di divorzio congiunto sia fatta assieme alla domanda di separazione consensuale e così trattate all’interno della medesima procedura.
Attenzione: ciò non significa che la riforma abbia introdotto il divorzio diretto, né che la separazione sia stata abolita dal legislatore; rimane infatti invariato il termine di attesa tra la separazione ed il divorzio di sei mesi, oppure dodici mesi nei casi di contenzioso, come pure il requisito della cessazione della convivenza.
Ci pare invece che l’istituto della separazione, pensato e originariamente voluto dal legislatore come periodo di ripensamento facilmente reversibile, venga di fatto depotenziato ed indebolito dalla contestuale domanda divorzile e ridotto ad un mero termine di scadenza.
Ciò potrebbe anche aprire la strada, in un percorso de jure condendo, verso una equiparazione dell'assegno di mantenimento di separazione con l'assegno divorzile, oggi ancora governati da regole e con funzioni differenti.
Tanto è vero che la nuova procedura di separazione e divorzio assieme, consentendo di proporre la domanda divorzile e le domande connesse già in sede di separazione e in un unico atto, sembra superare pure l’annoso divieto dei cosiddetti patti in vista del divorzio o patti predivorzili (ossia il divieto di pattuire in sede di separazione, o comunque prima che siano maturati i tempi del divorzio, condizioni ed accordi legati al divorzio medesimo), che hanno sempre subito la sanzione della nullità per illiceità della causa e violazione di norme imperative, in virtù della c.d. indisponibilità dell’assegno divorzile.
Lo dice la norma medesima all’art. 473-bis comma 49 del Codice di procedura civile, specificando che “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.”
La domanda di divorzio, in ogni caso, potrà essere trattata soltanto una volta trascorsi i termini di legge e passata in giudicato la sentenza parziale di separazione.
AGGIORNAMENTO di maggio 2023:
Il Tribunale di Milano, con sentenza 3542/2023 pubblicata in data 05/05/2023, ha ritenuto ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divozio assieme, anche al'interno di una procedura consensuale non contenziosa.
Il Giudice ha precisato che trascorsi sei mesi dalla data della separazione (l'udienza sostituita da note scritte) le parti dovranno confermare, mediante nuove note scritte, la volontà di non volersi conciliare; in mancanza, come pure in assenza di diverse conclusioni congiunte, la domanda di divorzio verrà rigettata.