Divorzio breve - riduzione dei tempi tra la separazione e il divorzio

La legge sul "divorzio breve" è finalmente realtà anche in Italia; in data 22 aprile 2015 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il progetto di legge che riduce sensibilmente i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, oltre ad anticipare gli effetti dello scioglimento della comunione legale.

Vediamo nel dettaglio la portata innovativa della norma approvata dal Parlamento, entrata ufficialmente in vigore il 26 maggio 2015.

Il termine di attesa tra la separazione e il divorzio scende dai 3 anni (che decorrevano dalla data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c.) a:

  • 1 anno (decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale), nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale);
  • 6 mesi (decorrente dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi - udienza ex art. 708 c.p.c. - o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un avvocato), nel caso di separazione consensuale.

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da un avvocato), purché il verbale/accordo venga successivamente omologato/autorizzato dal Tribunale.

Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate. Permane la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da un avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all'Ufficiale dello Stato civile.

Possono ottenere il "divorzio breve" anche i coniugi separati legalmente prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, per i quali il triennio di separazione non è ancora trascorso.

La legge sul divorzio breve è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 ed è entrata ufficialmente in vigore il giorno 26 maggio 2015.

Lo studio legale Cibin offre assistenza legale qualificata nell'ambito del diritto di famiglia, per le seguenti pratiche:

1) ricorsi per la separazione consensuale dei coniugi;

2) separazione con negoziazione assistita (c.d. separazione davanti all'Avvocato, senza ricorso in Tribunale);

3) ricorsi per la separazione giudiziale dei coniugi;

4) ricorsi per l'ottenimento del divorzio congiunto (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario);

5) divorzio con negoziazione assistita (c.d. divorzio davanti all'Avvocato, senza ricorso in Tribunale);

6) ricorsi per l'ottenimento del divorzio giudiziale (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario);

7) ricorsi congiunti o giudiziali per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

8) assistenza e consulenza legale nel diritto di famiglia e mediazione familiare;

9) assistenza alla famiglia senza matrimonio.

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