Analogamente al matrimonio, anche le unioni civili possono essere sciolte, con gli stessi strumenti ma con minori formalità rispetto all'unione matrimoniale.
Quanto i partners sono entrambi concordi nel voler sciogliere il vincolo (scioglimento consensuale dell'unione) essi possono scegliere tre diverse strade, a seconda delle loro esigenze:
con domanda congiunta formalizzata all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, nei soli casi in cui il divorzio sia incondizionato, ossia senza alcuna pattuizione accessoria (divisione dei beni, regolamentazione del patrimonio, contributo al mantenimento ecc.);
con ricorso congiunto in Tribunale, potendo in tal caso disciplinare dettagliatamente le condizioni del divorzio;
a mezzo negoziazione assistita da avvocati, potendo anche in tal caso regolamentare ogni aspetto dello scioglimento dell'unione civile.
Anche per l'unione civile il legislatore ha previsto una sorta di separazione, sia pure della durata di soli 3 mesi (c.d. periodo di ripensamento) e con formalità differenti rispetto a quella prevista per il matrimonio civile o religioso.
Infatti, prima di poter formalizzare lo scioglimento dell'unione è necessario che i partners, o anche uno solo di essi, si rechino presso l'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza per manifestare sic et simpliciter la volontà di sciogliere l'unione; e ciò almeno 3 mesi prima di avanzare domanda di scioglimento effettivo.
Laddove invece lo scioglimento dell'unione civile sia voluto soltanto da uno dei partners (per contrarietà dell'altro coniuge o nei casi di irreperibilità) il divorzio, previa manifestazione all'Ufficiale di Stato civile almeno 3 mesi prima, potrà essere chiesto esclusivamente a mezzo ricorso giudiziale presso il Tribunale competente.
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