separazione consensuale Cartabia

La nuova separazione consensuale - riforma Cartabia

Come noto la Riforma Cartabia (riforma del diritto di famiglia) ha apportato significative modifiche al codice di procedura civile, tra cui alcune modifiche procedurali relative alla separazione consensuale. Sino al 28 febbraio 2023 la separazione personale dei coniugi è stata disciplinata dagli artt. 706 e seguenti c.p.c. ed in particolare, per la separazione consensuale, dall’art. 711 c.p.c., ma a partire dal primo marzo 2023 questa procedura, unitamente alle altre procedure a domanda congiunta, è regolata dall'art. 473-bis, comma n. 51, all’interno della nuova Sezione che disciplina le norme relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Ricordiamo che la procedura di separazione consensuale con negoziazione assistita invece non subisce modifiche procedurali di rilievo dalla nuova legge sulla separazione, fatto salvo la possibilità di procedere interamente per via telematica (separazione consensuale on line).

 

La nuova separazione consensuale come funziona?

Gli artt. 706 e segg. del codice di procedura civile sono stati abrogati dal d. lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (come modificato dalla l. n. 197 del 29 dicembre 2022); la nuova procedura è disciplinata dagli artt. 473-bis c.p.c. ed in particolare dall’art. 473-bis comma 51, che regola la domanda congiunta (ossia consensuale) relativa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni.

 

La competenza territoriale

In precedenza la domanda di separazione consensuale si proponeva al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi; oggi la separazione consensuale, anche con figli minori, si propone nel luogo di residenza dell’uno o dell’altro coniuge, così come accadeva con il divorzio consensuale

In mancanza di residenza comune, anche oggi si sceglie il luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio e, qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

 

Il contenuto e la forma del ricorso

In precedenza il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi doveva contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda di separazione era fondata (anche soltanto la cessazione dell’affectio coniugalis o l’intollerabilità della convivenza) e doveva inoltre essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. Al ricorso dovevano essere allegate le ultime dichiarazione dei redditi presentate dalle parti.

Oggi, con la riforma Cartabia sono state aggiunte nuove prescrizioni circa il contenuto obbligatorio del ricorso, in linea con la specificità della materia familiare:

  1. innanzitutto il ricorso deve essere sottoscritto anche da ambo le parti, a rafforzamento della volontà conciliativa dei coniugi; non è pertanto più sufficiente la sola sottoscrizione dell’avvocato procuratore delle parti, come potevasi fare in precedenza;
  2. il ricorso deve contenere:
    1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, devono essere indicati i figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
    2. le informazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi dell'ultimo triennio;
    3. gli oneri a carico delle parti;
    4. le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici (l’indicazione dell’assegno di mantenimento);
    5. l’indicazione dell'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
  3. nella separazione consensuale non è obbligatorio il c.d. piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, essendo richiesto solo nelle procedure contenziose;
  4. come da sempre consentito, con il ricorso le parti possono regolamentare, in tutto o in  parte, anche i loro rapporti patrimoniali (ad esempio un trasferimento immobiliare tra i coniugi);
  5. è obbligatoria l'assistenza legale tecnica di un avvocato.

 

Udienza in forma scritta (udienza virtuale con note scritte)

La Riforma Cartabia codifica in via definitiva la possibilità di evitare l’udienza di comparizione dei coniugi, consentendo loro di rinunciarvi e di sostituirla con delle note scritte. Infatti se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il  deposito di note scritte, dovranno:

  1. farne espressa richiesta di rinuncia all’udienza nel ricorso per la separazione; 
  2. dichiarare anticipatamente di non volersi riconciliare;
  3. depositare, ove esistenti, i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Ove si scelga di procedere con lo svolgimento dell’udienza in forma scritta le note scritte saranno regolate dal nuovo art. 127-ter c.p.c. e dovranno contenere le sole istanze e conclusioni delle parti.

 

Udienza di comparizione dei coniugi

Dopo il deposito del ricorso e l’iscrizione a ruolo il presidente del Tribunale fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore (salvo trattazione in forma scritta) e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. 

All'udienza il giudice sente le parti presenti e prende atto della loro volontà di non riconciliarsi.

La Riforma Cartabia recepisce alcune prassi virtuose introdotte nel corso del tempo da numerosi Tribunali italiani (c.d. disclosure della situazione reddituale/patrimoniale delle parti). Infatti ora il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione seguente:

  1. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (poiché con il ricorso è previsto soltanto l’obbligo di indicare le informazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi dell'ultimo triennio);
  2. documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di eventuali quote sociali;
  3. gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

All’esito dell’udienza il giudice relatore rimette la causa al collegio per la decisione il quale, se gli accordi sono ritenuti in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

 

La sentenza di separazione consensuale

La procedura di separazione consensuale, che in precedenza si concludeva con il decreto di omologazione del verbale di separazione da parte del collegio, si conclude ora con sentenza di separazione con la quale il collegio omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

E' ora prevista dalla legge l'obbligatorietà dell'assistenza legale di un difensore; pertanto non è più possibile presentare autonomamente domanda di separazione consensuale in Tribunale senza un avvocato.

 

Il cumulo di domande di separazione e divorzio nello stesso atto

Una certamente rivoluzionaria novità introdotta dalla riforma Cartabia riguarda la possibilità di richiedere già nell'atto introduttivo del procedimento di separazione personale anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché le domande a questa connesse. Vedi qui: cumulo separazione e divorzio.

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