Il nuovo divorzio consensuale - riforma Cartabia

La Riforma del diritto di famiglia (la riforma Cartabia) ha rivoluzionato interamente il rito del processo di separazione e divorzio, con l’obiettivo di semplificarlo e snellirlo anche mediante l’eliminazione della fase presidenziale (la struttura bifasica che ha caratterizzato per lungo tempo la procedure di separazione e divorzio giudiziale) e l’accentramento della trattazione del giudizio in capo allo stesso giudice istruttore.

Così anche la procedura del nuovo divorzio consensuale, in precedenza disciplinata dalla legge divorzile (l’art. 4. della legge 1 dicembre 1970, n. 898), è stata integralmente rivista ed è ora regolata dall’art. 473-bis comma 51, norma che disciplina anche la nuova separazione consensuale, lo scioglimento dell'unione civile, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché la procedura di modifica delle relative condizioni.

 

Competenza territoriale

La domanda di divorzio congiunto si propone con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte, anche in presenza di figli minori; e ciò pertanto in deroga alla generale regola dettata dall’art. 473-bis 11 co c.p.c., secondo il quale per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

 

Cosa deve contenere il ricorso per divorzio congiunto

  1. Il ricorso per divorzio consensuale deve essere sottoscritto da entrambe le parti per rafforzare la volontà conciliativa dei coniugi. Non è pertanto più sufficiente la sola firma dell'avvocato titolare di procura;
  2. inoltre, il ricorso deve contenere le seguenti informazioni:
    1. l’indicazione del Tribunale di riferimento, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale di entrambe le parti;
    2. i nomi dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli eventuali altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
    3. i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, con riferimento all'ultimo triennio;
    4. gli oneri a carico delle parti (ad es. l’importo della rata del mutuo, o il canone di locazione);
    5. la regolamentazione delle condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici (ossia il contributo al mantenimento dei figli);
    6. la segnalazione dell'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, con allegazione di copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti;
  3. non è richiesto il piano genitoriale, ossia il documento che illustra e regola gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (art. 473-bis 12 co c.p.c.), obbligatorio soltanto nelle procedure giudiziali contenziose.

 

Udienza telematica (udienza virtuale con note scritte)

La riforma Cartabia conferma definitivamente la possibilità di procedere con il divorzio congiunto anche per via telematica, senza la necessità di presentarsi fisicamente in Tribunale.

Se le parti intendono evitare l'udienza di comparizione e sostituirla con delle note scritte dovranno:

  1. rinunciare espressamente all'udienza per sostituirla con le note scritte, indicandolo nel ricorso divorzile e dichiarando di non volersi riconciliare;
  2. se esistono documenti relativi agli accertamenti e ai provvedimenti relativi al minore emessi dalle autorità competenti, questi dovranno essere depositati unitamente al ricorso;

Le note scritte dovranno contenere solo le istanze e le conclusioni delle parti. La regolamentazione delle note scritte è prevista dal nuovo art. 127-ter c.p.c.

 

Convocazione delle parti ed integrazione documentale

Il giudice, anche se le parti hanno scelto la forma scritta, può sempre convocare le parti per modificare le condizioni che ritenga in contrasto con gli interessi dei figli o nel caso in cui giudichi necessari dei chiarimenti in ordine alle condizioni proposte.

Il giudice, laddove lo ritenga necessario al fine di tutelare gli interessi dei minori coinvolti, può sempre invitare la parti a produrre:

  1. le dichiarazioni reddituali riferite agli ultimi tre anni;
  2. documentazione relativa alle proprietà immobiliari, beni mobili registrati e quote societarie;
  3. gli estratti dai conti correnti delle parti relativi agli ultimi tre anni.

La procedura di divorzio congiunto si conclude con sentenza che andrà a recepire gli accordi delle parti omologate dal Tribunale.

Se desideri saperne di più, hai domande, vuoi una consulenza legale o ricevere un preventivo parla con noi

Vuoi evitare di perdere tempo con chiamate o email? Controlla la nostra disponibilità e prenota un appuntamento on line!

Contatti

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

+39 02.87.18.62.75

+39 02.45.07.28.91

via Malpighi 12 - 20129 Milano