Le spese straordinarie per i figli
A seguito della separazione tra i coniugi, ma lo stesso vale per la fase del divorzio, i genitori di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autosufficienti, devono prevedere, ove non vi sia un collocamento alternato e paritario dei figli e pari reddito, un contributo per il mantenimento della prole da versare all'altro genitore, che comprende tuttavia soltanto gli esborsi cosiddetti ordinari dei figli (ossia la spesa alimentare, la mensa scolastica, le tasse scolastiche - ma non universitarie, le spese di abitazione, l'abbigliamento ordinario, i medicinali da banco come gli antibioitici, antipiretici, medicinali per patologie ordinarie e stagionali ecc.).
Tutte le spese che invece sono caratterizzate dalla occasionalità, gravosità o voluttuarietà sono da intendersi extra assegno, o straordinarie, e vanno sostenute a parte rispetto all'assegno di mantenimento.
Alcune di esse sono obbligatorie, e non prevedono il consenso dell'altro genitore per la spesa e la richiesta di rimborso; altre invece vanno preventivamente concertate tra i genitori poiché altrimenti, in mancanza di accordo, gravano integralmente sul genitore che le ha sostenute.
Di norma, quando i redditi dei genitori sono più o meno equivalenti, le spese straordinarie per i figli si ripartiscono al 50% ciascuno; tuttavia, in caso di sensibile divergenza tra i redditi dei genitori, non è raro che il Tribunale disponga una quota percentuale maggiore a carico del genitore più capace a livello reddituale (ad es. 70% - 30%).
Da alcuni anni, onde scongiurare il proliferare del contenzioso tra i genitori in ordine alla qualificazione e imputazione della spesa, alcuni Tribunali italiani, anche su impulso delle linee guida del Consiglio nazionale forense, hanno adottato protocolli comuni che vengono richiamati negli accordi di separazione e di divorzio tra i genitori.
Di seguito si riportano le linee guida sulle spese straordinarie per i figli adottate dal Tribunale di Milano, tutte da documentare e distinte in spese obbligatorie (senza accordo) e spese da concertare preventivamente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il protocollo stabilisce altresì che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La richiesta di rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla spese e il rimborso entri i 15 giorni successivi alla richiesta.