Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale

Il legislatore riconosce al coniuge/genitore collocatario o affidatario dei figli il diritto di continuare ad abitare la casa familiare assieme alla prole ed il relativo provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi acquirenti in data successiva al provvedimento di assegnazione (Cass. Sezioni Unite 26 luglio 2002, n. 11096).

Pertanto, con la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale il diritto di abitazione in favore del coniuge rimane efficace anche ove il titolare del bene immobile (ad esempio l'altro coniuge) alieni l'abitazione oppure l'immobile venga acquistato da terzi a seguito di pignoramento immobiliare o altri eventi pregiudizievoli successivi alla trascrizione.

Quando il provvedimento di assegnazione della casa coniugale viene trascritto, esso conserva la sua efficacia sino alla permanenza delle condizioni della sua emissione, ossia, nella maggior parte dei casi, sino al momento in cui i figli non diventino maggiorenni ed autosufficienti.

E' buona norma effettuare tempestivamente la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, al fine di evitare le sanzioni pecuniarie previste per il ritardo, occorrendo a tal fine:

  1. copia autentica del documento nel quale è prevista espressamente l'assegnazione ad uso abitazione del bene immobile; normalmente trattasi del verbale e omologa di separazione, della sentenza giudiziale di separazione o divorzio, del decreto ex art. 317-bis (disciplina dell'affidamento del minore) o dell'accordo di separazione o divorzio con negoziazione assistita;
  2. ultimo atto di trasferimento dell'immobile (es. rogito notarile), riportante i dati catastali relativi alla casa assegnata in godimento. 

Costi per la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale (c/o Conservatoria di Milano): € 250,00 (oltre CPA 4% e IVA 22%) ed eventuali spese per visure, se necessarie (circa una decina di euro).

Tempi: entro circa 2 settimane dalla consegna dei documenti suindicati al nostro studio rilasceremo il c.d. "duplo" (la ricevuta di avvenuta trascrizione).

La trascrizione, al fine di evitare ulteriori addebiti, deve effettuarsi entro un mese dall'emissione del provvedimento; se formalizzata successivamente verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge (ad es., entro l'anno, sono ridotte ad € 12,88).

Lo studio legale Cibin gestisce ogni formalità relativa alla trascrizione dei provvedimenti di assegnazione e abitazione degli immobili, così come ogni altra pubblicità immobiliare. Contattaci per avere ulteriori informazioni sulla procedura o per affidare un incarico.

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