Con l’introduzione dell’art. 634-bis del Codice Penale, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato pensata per contrastare più efficacemente l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.
Il mancato versamento degli alimenti o dell'assegno di mantenimento al coniuge o ai figli può configurare non soltanto un inadempimento civile ma anche una condotta avente rilevo penale, ossia un reato.
Infatti, quando a seguito di separazione o divorzio (senza differenza tra procedura consensuale o giudiziale) sussiste l'obbligo di versare una somma periodica a carico di una parte l'omesso versamento, specialmente quando è ripetuto e non giustificato da oggettive impossibilità ad adempiere (ad es. per perdita del lavoro), può essere denunciato all'autorità ed il colpevole è passibile di processo penale e condanna.