Occupazione abusiva della casa: il nuovo reato e come tutelarsi
Con l’introduzione dell’art. 634-bis del Codice Penale, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato pensata per contrastare più efficacemente l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.
Cosa prevede la norma
Chi occupa un immobile con violenza, minaccia o raggiri, oppure ne impedisce il rientro al legittimo proprietario o detentore, rischia da 2 a 7 anni di reclusione.
La pena si applica anche:
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a chi cede un immobile già occupato abusivamente,
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a chi partecipa o coopera nell’occupazione,
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a chi paga o riceve denaro per l’occupazione stessa.
Collaborazione e non punibilità
Un’importante apertura è prevista per chi collabora con le autorità e rilascia spontaneamente l’immobile: in questi casi, l’occupante non è punibile.
Procedibilità e soggetti vulnerabili
Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio quando la vittima è una persona incapace, per età o infermità.
Rientro rapido nell’immobile: interviene la Polizia Giudiziaria
Una delle novità più rilevanti è il nuovo art. 321-bis c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria, in caso di denuncia, di:
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recarsi immediatamente sul posto,
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accertare l’occupazione abusiva,
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ordinare il rilascio immediato e reintegrare il denunciante nel possesso,
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procedere coattivamente, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, se l’occupante resiste o è irreperibile.
Tutto questo senza attendere un giudizio civile, con procedure snelle e veloci.
Come può aiutarti un avvocato
Se la tua casa è stata occupata abusivamente o ti è impedito il rientro, puoi agire subito con una denuncia penale, affiancato da un avvocato che:
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valuti la situazione concreta,
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rediga la denuncia nei termini richiesti dalla legge,
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ti assista nei rapporti con l’autorità giudiziaria e nella fase di reintegra nel possesso.
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