Occupazione abusiva della casa: il nuovo reato e come tutelarsi

Con l’introduzione dell’art. 634-bis del Codice Penale, il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di reato pensata per contrastare più efficacemente l’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui.

Cosa prevede la norma

 

Chi occupa un immobile con violenza, minaccia o raggiri, oppure ne impedisce il rientro al legittimo proprietario o detentore, rischia da 2 a 7 anni di reclusione.

La pena si applica anche:

  • a chi cede un immobile già occupato abusivamente,

  • a chi partecipa o coopera nell’occupazione,

  • a chi paga o riceve denaro per l’occupazione stessa.

Collaborazione e non punibilità

Un’importante apertura è prevista per chi collabora con le autorità e rilascia spontaneamente l’immobile: in questi casi, l’occupante non è punibile.

Procedibilità e soggetti vulnerabili

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio quando la vittima è una persona incapace, per età o infermità.

Rientro rapido nell’immobile: interviene la Polizia Giudiziaria

Una delle novità più rilevanti è il nuovo art. 321-bis c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria, in caso di denuncia, di:

  • recarsi immediatamente sul posto,

  • accertare l’occupazione abusiva,

  • ordinare il rilascio immediato e reintegrare il denunciante nel possesso,

  • procedere coattivamente, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, se l’occupante resiste o è irreperibile.

Tutto questo senza attendere un giudizio civile, con procedure snelle e veloci.

Come può aiutarti un avvocato

Se la tua casa è stata occupata abusivamente o ti è impedito il rientro, puoi agire subito con una denuncia penale, affiancato da un avvocato che:

  • valuti la situazione concreta,

  • rediga la denuncia nei termini richiesti dalla legge,

  • ti assista nei rapporti con l’autorità giudiziaria e nella fase di reintegra nel possesso.

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