Calcolo dell'assegno di mantenimento dei figli
A seguito della separazione personale o del divorzio dei genitori i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi; i genitori inoltre hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito e l'assegno di mantenimento ad essi spettante, ove venga determinato nel suo ammontare dal Tribunale (oppure, ove concordato tra i coniugi nella separazione consensuale, sia ritenuto non congruo), dovrà tener conto delle seguenti (assai generiche) circostanze, come precisato dall'art. 155 c.c.:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Concretamente, il calcolo dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli, mancando nella disciplina legislativa un criterio matematico o tabelle precise che consentano di individuarlo con certezza, andrà effettuato considerando principalmente:
- la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi operando una attendibile ricostruzione complessiva di essa;
- l'eventuale presenza di un assegno di mantenimento del coniuge presso il quale sono collocati i figli;
- l'eventuale beneficio dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli (il valore economico corrisponde, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile).
A titolo di esempio (riprendendo i parametri indicativi in uso presso il Tribunale di Monza), prendendo come riferimento una situazione reddituale media (impiegato che percepisce € 1.600,00 mensili), in assenza di altri cespiti patrimoniali particolari (come proprietà immobiliari o ingenti somme depositate in conti correnti) e in assenza di altri oneri abitativi (come ad es. il canone di locazione del nuovo alloggio dopo la separazione) l'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli potrebbe essere il seguente (unitamente all'assegnazione della casa coniugale):
- in presenza di 1 figlio: assegno di circa € 400,00;
- in presenza di 2 figli: assegno di circa € 640,00.
Naturalmente tali stime risentono positivamente o negativamente della presenza di diversi elementi, come un numero maggiore di figli, la presenza di un assegno per il mantenimento del coniuge o la mancata assegnazione della casa coniugale.
Le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli.
Le spese straordinarie di regola vengono sostenute al 50% dai coniugi e vanno ad aggiungersi al mantenimento periodico sopra indicato; non mancano tuttavia situazioni in cui il Tribunale (o le parti) le ripartisca in proporzione differente, nell'ipotesi in cui sussista una particolare sproporzione dei redditi dei genitori.
Sono da intendersi normalmente spese straordinarie i seguenti esborsi:
- le spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale (che prevedono il consenso di entrambi, salvo l'urgenza);
- le spese scolastiche, come le tasse, rette, libri di testo;
- talora le spese extra-scolastiche, quali corsi di istruzione, attività sportive e ludiche (che prevedono il consenso di entrambi).
Si segnala che alcuni Tribunali, tra i quali Milano, Bergamo, Torino, Roma e Varese, hanno siglato protocolli d'intesa con gli Ordini degli Avvocati diretti a individuare nel dettaglio le spese da intendersi straordinarie, obbligatorie o facoltative; protocolli che vengono richiamati dai Giudici locali nelle sentenze di separazione e divorzio.
Per approfondire vista il seguente link (spese straordinarie figli).
Il mantenimento dei figli maggiorenni.
E' bene ricordare che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi; come infatti ha precisato la Corte di Cassazione (Cass. 28 agosto 2008, n. 21773), tale obbligo può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio maggiorenne ha raggiunto l'indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla, oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento "colposo od inerte" del figlio medesimo.
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