Separazione e spese straordinarie dei figli - su Intimità settimanale commento dell'avv. Daniel Cibin

Sul settimanale Intimità del 25 luglio 2018, a pag. 22, con il contributo dell'avv. Daniel Cibin, si è parlato di mantenimento dei figli e divisione delle spese straordinarie, spesso fonte di numerosi contrasti tra i genitori.

Di seguito l'articolo pubblicato dal settimanale:

 QUANDO I GENITORI SI SEPARANO: per evitare contrasti riguardo alla divisione delle spese per i figli, sono state adottate delle chiare linee guida.

Ticket sanitari, gli occhiali e l'oratorio estivo, ok. Ma come la mettiamo per la gita scolastica a Londra o per l'iscrizione al corso di scherma? Le spese riguardanti i figli fanno spesso salire alle stile il tasso di litigi di mamma e papà separati. Proprio per ridurre al minimo gli scontri, da qualche tempo già diversi tribunali (come quelli di Torino, Milano, Roma, Varese), di concerto con gli Ordini degli avvocati, hanno concordato protocolli che definiscono un prontuario delle spese da recepire nell'ambito di separazioni e divorzi onde evitare successive estenuanti contestazioni.

Per armonizzare la disciplina a livello nazionale, poi, alla fine dello scorso anno, anche il Consiglii Nazionale Forense ha elaborato delle linee guida riguardanti le spese extra assegno per i figli minori o non ancora economicamente indipendenti.

"Infatti, in assenza di dettami precisi, - spiega l'avvocato matrimonialista milanese Daniel Cibin (www.studiocibin.com), - accade spesso che il genitore cui sono affidati i figli, in genere la madre, metta mano al portafoglio per poi chiedere all'ex partner il contributo. E si senta rispondere picche: con la motivazione che non si tratta di spese straordinarie bensì ordinarie, già rientranti quindi nell'assegno di mantenimento". Segue così un crescendo di urla, rancore e carte bollate, che vanno a intasare ancora di più i tribunali.

Contributi obbligatori

I protocolli d’intesa stilati da giudici e avvocati stabiliscono infatti, a priori, la tipologia di spese ricomprese nell’assegno di mantenimento per la prole: quali, per esempi, vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, tasse scolastiche (a eccezione di quelle universitarie), cancelleria, mensa, medicinali da banco, trasporto urbano, ricarica cellulare, pre e doposcuola, uscite scolastiche giornaliere, baby sitter.

Ci sono poi le spese extra assegno individuate quali obbligatorie: quelle, cioè, che il genitore affidatario può anticipare senza chiedere il parere preventivo e che l’altro sarà comunque tenuto a condividere. Per esempio, libri scolastici nella scuola pubblica, spese sanitarie urgenti, il bollo e l’assicurazione del motorino se regalato di comune intesa.

Esborsi per cui serve il consenso

Terza e ultima categoria, sono le spese extra assegno di mantenimento da subordinare al consenso preventivo dei genitori: scuole private, università, viaggi scolastici, soggiorni studio all’estero, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie private, i costi da sostenere per la patente, per le attività sportive o una mega festa di laurea.

Ogni spesa che non rientra nell'assegno mensile prestabilito, che sia o meno subordinata al consenso di chi non vive con i figli, deve in ogni caso essere scrupolosamente documentata. La deducibilità e detraibilità fiscale degli esborsi straordinari, salvo diverso accordo, è posta in parte uguale in capo a entrambi i genitori.

La regola del silenzio assenso

Spese straordinarie da concordare? Da oggi ci si comporta così. La mamma affidataria le mette per iscritto, le motiva e le fa arrivare al papà (o viceversa). "Il rimborso pro quota a chi ha effettuato la spesa per il figlio, fornendone i relativi giustificativi, deve essere effettuato, di regola, entro il mese successivo alla richiesta - specifica l’avvocato Cibin -. In caso di disaccordo, l’altro coniuge dovrà chiarire il suo dissenso entro un termine stabilito, variabile a seconda dei protocolli richiamati. Il silenzio, come pure una ingiustificata opposizione, sarà da intendersi assenso".

Da notare però che, come ha sancito di recente la Cassazione con sentenza 7 marzo 2018 n. 5490, di fronte a spese "di maggiore interesse" per il figlio (come l’iscrizione a una scuola privata quando gli orari di quella pubblica siano incompatibili con il lavoro del genitore affidatario) non esiste un preventivo obbligo di concertazione. Quindi l’altro, a meno che non vi siano tempestivi e validi motivi di dissenso, dovrà comunque mettere mano alla tasca.

Per maggiori informazioni, chiarimenti, consulenze legali o per richiedere un preventivo, non esitare a contattarci

Evita attese e prenota comodamente online: verifica la disponibilità e fissa la tua consulenza legale con un click!

Contatti

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

+39 02.87.18.62.75

+39 02.45.07.28.91

via Malpighi 12 - 20129 Milano