Devo attendere 300 giorni dopo il divorzio per risposarmi?
Gentile studio, a breve vorrei chiedere assistenza per il divorzio assieme a mio marito perchè successivamente vorrei sposarmi di nuovo ma con il mio attuale compagno. Purtroppo però non mi è chiaro quando potrò risposarmi, ho cercato molto in rete ma mi vengono date informazioni ogni volta diverse; c'è chi dice che devo aspettare un anno e 45 giorni, chi 300 giorni, mi potete chiarire questo dubbio? Grazie molte.
Gentile Signora,
effettivamente le informazioni che ha reperito on line sono per lo più incomplete o non aggiornate. E' necessario infatti distinguere tra il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, richiesto perché si ottenga lo status libero da vincoli, e il cosiddetto "lutto vedovile", ossia i 300 giorni che Lei cita.
Per potersi risposare occorre infatti che la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio passi in giudicato (cioè non sia più possibile proporre impugnazione della medesima sentenza); ciò avviene dopo 6 mesi dalla pubblicazione (la pubblicazione di norma avviene entro qualche settimana dall'ultima udienza) oppure, com'è in uso in alcuni Tribunali tra cui quello di Milano, contestualmente alla pubblicazione, avendo le parti espressamente rinunciato all'impugnazione nel verbale di udienza. Se la rinuncia non è stata fatta in udienza è sempre possibile per le parti prestare acquiescenza alla sentenza, mediante dichiarazione scritta presentata al Cancelliere o all'avvocato che li segue. Una volta che la sentenza è passata in giudicato occorre che il Comune ove è stato celebrato il matrimonio provveda all'annotazione di essa a margine dell'atto di matrimonio, previo ricevimento di una copia autentica della stessa sentenza. Soltanto dopo questa formalità burocratica, che a seconda dei Comuni può richiedere uno o due mesi, le parti avranno ottenuto lo stato libero e potranno sposarsi nuovamente.
Il divieto temporaneo di nuove nozze, ossia l'attesa dei 300 giorni che andrebbero a sommarsi al termine del passaggio in giudicato della sentenza, vale soltanto per la donna, ma non quando il divorzio è pronunciato a seguito di separazione giudiziale o consensuale e vi sia stata quindi ininterrotta separazione triennale tra i coniugi (la norma mira a scongiurare che la paternità dei figli nati nei 300 giorni successivi al divorzio sia attribuita al nuovo coniuge).
Di fatto, poiché la maggior parte dei divorzi viene pronunciato a seguito di separazione legale, il lutto vedovile di 300 giorni riguarda soltanto uno sparuto numero di casi, che di certo non è il Suo.
AGGIORNAMENTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL C.D. DIVORZIO BREVE
Le indicazioni sopra riportate da considerarsi valide anche dopo l'entrata in vigore del divorzio breve, che ha ridotto a soli 6 mesi (in caso di separazione consensuale) il tempo di separazione necessario per poter accedere al divorzio.
Tuttavia va considerato che, in alcuni casi particolarmente celeri, due coniugi potrebbero ottenere il divorzio già poco dopo il sesto mese dalla separazione legale; in tale eventualità la moglie potrebbe quindi essere già divorziata prima che siano trascorsi 300 giorni dalla separazione (circa 10 mesi). L'Ufficiale di Stato civile dovrebbe pertanto rifiutare le pubblicazioni matrimoniali sino a che non siano trascorsi effettivamente 300 giorni dalla data certificata di separazione personale dei coniugi.
Va segnalato che, ove si rientri nel divieto temporaneo di nuove nozze (divorzio diretto senza separazione, divorzio dopo soli 6 mesi dalla separazione ecc.), possiamo ricorrere al Tribunale per la dispensa dal termine di 300 giorni, purché la richiedente non sia in stato di gravidanza. L'autorizzazione si ottiene normalmente entro un mese dall'istanza.
avv. Daniel Cibin