Figlio naturale e figlio legittimo, v'è distinzione ai fini del mantenimento?
Buongiorno, volevo sapere se l'assegno di mantenimento per un figlio naturale con cui non si ha mai convissuto viene calcolato sulle effettive disponibilità finanziarie del padre oppure sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla madre affidataria. Grazie per la risposta
Premesso che il nostro ordinamento ha definitivamente espunto dalla legge ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali, l'art. 155 del codice civile stabilisce che:
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il calcolo dell'assegno di mantenimento, sia per i figli nati all'interno del matrimonio, che quelli fuori dal coniugio, viene effettuato secondo i criteri sopra individuati; naturalmente, nel Suo caso, non essendovi mai stata coabitazione, non potrà essere preso in considerazione il tenore di vita della famiglia.
Di certo verranno considerate le effettive disponibilità economiche del padre e le spese effettivamente sostenute per il mantenimento del figlio.
Per maggiori informazioni o per un parere più approfondito non esiti a contattarmi.
avv. Daniel Cibin