Separazione e restituzione delle spese di ristrutturazione della casa familiare?

Avvocato, diversi anni fa ho versato 50.000,00 euro a mia moglie per contribuire alla ristrutturazione di un immobile di sua proprietà esclusiva, che è stata la nostra casa familiare. Ora ci stiamo separando, ho diritto a richiedere la restituzione di questa somma o parte di essa?

La questione che lei pone, comune e diffusa tra le famiglie italiane, è abbastanza complessa; ciò nonostante possiamo fare riferimento a una recente sentenza della Corte di Cassazione che, per analogia, può aiutarci a fornire una risposta alla Sua domanda.

Nella sentenza del 13 dicembre 2023, n. 34883, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui un uomo chiedeva la restituzione di una somma versata per l'acquisto di una casa poi intestata alla moglie e ai suoceri. La Corte ha respinto il ricorso, basandosi su alcuni principi che possono essere applicati anche al Suo caso.

Solidarietà Familiare: La Corte ha ritenuto che il pagamento fosse giustificato dalla solidarietà familiare. Nella Sua situazione il versamento dei 50.000,00 euro per la ristrutturazione dell'immobile del Suo coniuge potrebbe essere considerato come un contributo volontario per il benessere della famiglia, e non come un prestito da restituire. La solidarietà familiare giustifica spesso tali contributi, specialmente se l'immobile era destinato a essere la residenza familiare.

Assenza di Prova: Se non esiste un accordo scritto che preveda la restituzione della somma versata, sarà difficile dimostrare che il versamento fosse un prestito e non un atto di liberalità. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in assenza di prove concrete di un obbligo di restituzione, il denaro versato nel contesto familiare non può essere considerato come un prestito.

Pertanto, se i 50.000,00 euro sono stati versati per la ristrutturazione dell'immobile del Suo coniuge con l'intento di migliorare la residenza familiare, e non esiste un accordo scritto che preveda la restituzione, sarà improbabile ottenere la restituzione della somma. La giurisprudenza attuale tende a considerare tali versamenti come atti di solidarietà familiare non soggetti a restituzione, a meno che non sia dimostrato diversamente.

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