In separazione consensuale è possibile pattuire la futura vendita della casa coniugale nel frattempo assegnata?

In un accordo di separazione consensuale, all'interno del quale i coniugi assegnano in godimento esclusivo la casa coniugale al coniuge collocatario del figlio minore, è possibile stabilire un termine per l'assegnazione e un impegno alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale una volta scaduto il termine o avveratasi una condizione (ad esempio il reperimento di una attività lavorativa)? Un accordo di questo genere può essere ritenuto meritevole di tutela, conforme agli interessi del minore e venire omologato dal tribunale?

Si è possibile, lo ha chiarito la Corte di Cassazione Cassazione civile con sentenza n. 34861 del 25/11/2022. 

La suprema Corte ha infatti statuito che è valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.

D'altronde, spiegano gli Ermellini, la clausola della separazione consensuale che stabilisce l'obbligo futuro di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale non è incompatibile rispetto all'assegnazione della stessa casa coniugale disposta in favore dell'altro coniuge in sede di separazione consensuale o giudiziale, ma anche in sede di divorzio congiunto.

Tale pattuizione si configura infatti come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione e non lesiva degli interessi del figlio minore.

 

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