Separazione, comunione dei beni e acquisto di immobili, quando si scioglie la comunione?
Da un paio di mesi sono separata da mio marito, dopo che abbiamo ottenuto la separazione consensuale con l'omologa del Tribunale. Eravamo in comunione dei beni e a breve devo rogitare per acquistare una nuova casa; come faccio ad assicurarmi che la casa non cada in comunione dei beni con mio marito? E' sufficiente la separazione oppure l'atto deve essere trascritto in Comune? Lo chiedo in quanto verificando all'anagrafe la separazione ancora non risulta pubblicata sull'atto di matrimonio.
Affinché la comunione dei beni sia esclusa è sufficiente che sia intercorsa validamente la separazione tra i coniugi (anche se non annotata a margine dell'atto di matrimonio) e che il regime di separazione dei beni sia dichiarato all'atto di acquisto e trascritto nei registri immobiliari da parte del Notaio rogante.
Ciò è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza del 13/01/2021, n. 376.
Invero la comunione dei beni si scioglie al momento della separazione, ed in particolare il giorno dell'udienza nella quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (nel caso di separazione giudiziale) oppure il giorno dell'udienza in cui i coniugi sottoscrivono il verbale di separazione consensuale, purché venga poi omologato. In caso di separazione con negoziazione assistita, lo scioglimento della comunione si verifica il giorno della sottoscrizione dell'accordo davanti agli avvocati, purché venga poi autorizzato o munito di nulla osta dalla Procura della Repubblica.
Tutti gli acquisti effettuati da uno solo dei coniugi successivamente a tali date non divengono di proprietà comune, ma rimangono personali.
La domanda posta sopra, che fa riferimento alla cosiddetta opponibilità ai terzi (pubblicità) degli effetti dello scioglimento della comunione legale, ove la separazione, e cosi lo scioglimento della comunione, non sia ancora stata annotata a margine dell'atto di matrimonio (e quindi non pubblicata e conoscibile dai terzi), deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante l'esistenza del regime patrimoniale della separazione dei beni, indipendentemente dall'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio.