Si può sospendere il mantenimento dei figli quando stanno con me (ad es. il mese di agosto)?
Buongiorno, ho una domanda alla quale non trovo risposta; sono separato da 2 anni circa e verso mensilmente € 500,00 per il mantenimento dei miei due figli, che hanno 7 e 9 anni. Il prossimo mese di agosto, nonostante la separazione preveda un periodo di vacanza di 15 giorni con me, lì terrò per tutto il mese, avendo organizzato un viaggio tutti assieme (ovviamente salvo problemi per Covid19).
Non mi pare giusto dover versare lo stesso il mantenimento a mia moglie, visto che terrò i figli tutto il mese con me e non solo li manterrò, ma farò fare loro anche una bella vacanza. La mia domanda quindi è: posso sospendere il versamento dell'assegno di mantenimento a mia moglie durante il periodo di vacanza o quando i figli stanno con me? Grazie.
No, non è possibile sospendere il mantenimento dei figli nel mese di agosto o durante le vacanze.
E ciò in quanto l'assegno di mantenimento per i figli non si limita a coprire le spese alimentari di quel mese, ma comprende tutti i costi dipendenti dalle ordinarie esigenze di vita dei minori, come ad esempio il vitto, la mensa della scuola, le spese dell'abitazione in cui vivono (eventuale mutuo o canone di locazione, utenze domestiche, consumi ecc.), l'abbigliamento ordinario con i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco ecc.
Come ha precisato il Tribunale di Milano con ordinanza del 01/07/2015, in caso di separazione o di divorzio, il giudice, regolando la contribuzione del genitore non convivente con la prole, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in denaro: ogni anno, in via anticipata, il genitore non collocatario della prole è tenuto a versare all'altro genitore l'importo stabilito. Trattandosi, assai spesso di un onere rilevante, il giudice, al solo fine di agevolare il debitore, può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, con una previsione che di regola è frequente nelle obbligazioni pecuniarie, specie qualora sia il debitore a richiederlo. Ne deriva la prassi di fissare l'assegno di mantenimento della prole secondo rate mensili, di regola in dodici rate mensili. Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione è ammissibile per i mesi estivi, e di frequente nel mese di agosto, mese in cui assai spesso il genitore non collocatario ospita la prole: l'importo della rata mensile di agosto altro non è che la “rata” della somma globale (annuale) che va erogata per quella periodicità.
Questa è la regola, così come interpretata dalla giurisprudenza; naturalmente nulla vieta che vi possa essere una eccezione o deroga concordata con l'altro coniuge. In tal caso si suggerisce di metterla per iscritto, onde evitare futuri ripensamenti.