Qual è il contenuto necessario di un accordo di separazione? E quali differenze con la separazione giudiziale?

Buongiorno avvocato, io e mia moglie siamo arrivati alla faticosa decisione di separarci, non andando più d'accordo; prima di recarci da un avvocato per la separazione vorremmo provare tra noi, in maniera civile se possibile, a trovare un accordo di massima sui vari aspetti della separazione.

Vorrei sapere se ci sono dei punti obbligatori da inserire nell'accordo di separazione o se possiamo pattuire liberamente anche altri aspetti, soprattutto di tipo economico. Preciso che abbiamo una casa in comproprietà, su cui grava un mutuo residuo di circa 15 anni, due figli minorenni e che entrambi lavoriamo come impiegati. Se invece non dovessimo riuscire a trovare un accordo, nemmeno con l'ausilio di un avvocato per la separazione, a cosa andremmo incontro se la separazione fosse giudiziale?

Grazie per l'aiuto.

Buongiorno,

i Suoi dubbi sono invero assai ricorrenti e nell'attività professionale quotidiana tali domande mi vengono poste sovente da molti clienti in fase di separazione. Cercherò pertanto di fornirLe una panoramica, sia pure sintetica, di ciò potrebbe attenderVi per realizzare il proposito di separarVi o divorziare.

La separazione personale dei coniugi è uno status temporaneo previsto dalla legge italiana, che consiste nell’autorizzazione a vivere separatamente, a condizioni determinate consensualmente dalle parti o dal Tribunale.

La separazione, diversamente dal divorzio, attenua soltanto alcuni doveri coniugali, come l’obbligo di coabitazione e di fedeltà. Permangono, almeno sino al divorzio, gli altri diritti/doveri, quali l’obbligo di assistenza materiale del coniuge o i diritti ereditari.

La separazione può essere ottenuta in due maniere: in via consensuale, ossia con l’intesa di entrambi i coniugi su tutte le condizioni, o in via giudiziale (quando le parti non riescono a raggiungere un accordo), mediante ricorso unilaterale al Tribunale competente.

Procedura, tempi e contenuti dei due iter sono assai differenti tra loro. La separazione consensuale infatti:

  1. prevede la stipula di un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, all’interno del quale gli stessi possono disciplinare, con ampia libertà, ogni aspetto della separazione, sia patrimoniale che relativo ai figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti;
  2. prevede, in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, alcuni contenuti ritenuti necessari e obbligatori, ossia:
    1. la quantificazione di un assegno di mantenimento dei figli e la previsione della distribuzione tra i genitori delle spese straordinarie;
    2. la collocazione prevalente, o anagrafica, dei figli presso un genitore;
    3. la conseguente assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario;
    4. la disciplina del diritto di visita in favore del genitore non collocatario, anche in forma elastica;
  3. ha il vantaggio di consentire la regolamentazione di contenuti non obbligatori, ma fortemente consigliati, onde evitare il successivo insorgere di contenzioso, come ad esempio:
    1. lo scioglimento della comunione legale e la divisione/attribuzione dei beni mobili dei coniugi (arredamento, oggetti ecc.);
    2. la ripartizione del denaro, la divisione dei conti, degli accantonamenti finanziari ecc.;
    3. l'impegno al trasferimento di proprietà o l’assegnazione in uso esclusivo di automobili e altri beni mobili registrati;
    4. l’impegno al trasferimento di immobili (ad es. la cessione della casa coniugale da un coniuge all’altro, godendo della totale esenzione da tasse e imposte non altrimenti possibile al di fuori dall’accordo di separazione o divorzio);
    5. l’autorizzazione preventiva per i genitori all’espatrio con i figli;
    6. la previsione o l’esclusione di un assegno di mantenimento del coniuge, laddove ne sussistano i requisiti.
  4. si perfeziona mediante ricorso congiunto al Tribunale competente (si tiene una sola udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice a distanza di 2/3 mesi dal deposito della domanda) oppure, a seguito del d.l. 132/2014, mediante accordo sottoscritto davanti agli avvocati, senza la necessità che i coniugi si rechino in Tribunale. In tale ultimo caso la procedura si conclude in circa 3/4 settimane dalla sottoscrizione.

Quanto invece alla separazione giudiziale, questa:

  1. è necessaria solo quando le parti non riescono in alcun modo a trovare un accordo complessivo, sia autonomamente, sia a mezzo di un avvocato comune o dei rispettivi avvocati per la separazione, rimanendo su posizioni inconciliabili tra loro;
  2. consiste in una causa ordinaria, con la sola eccezione della previsione di una ulteriore udienza preliminare ove è obbligatoria la presenza personale dei coniugi nella quale il giudice, prima di entrare nel merito della causa, tenta la consensualizzazione della procedura (ed in tal caso il giudizio si convertirebbe in una separazione consensuale);
  3. si promuove chiamando in giudizio l’altro coniuge, formulando le domande e le richieste conclusive direttamente al Giudice;
  4. ha lo svantaggio di rimettere ad un soggetto estraneo alla coppia, ossia al giudice, tutte le decisioni (ma soltanto quelle obbligatorie sopra elencate) relative alla separazione della coppia, fatto salvo eventuali accordi tra i coniugi su specifiche condizioni, che il tribunale ben può recepire;
  5. sfocia in una sentenza la quale, a differenza della separazione consensuale (che, come anticipato consente di disciplinare in maniera molto ampia la separazione), regolerà essenzialmente i contenuti obbligatori sopra elencati, oltre all'eventuale assegno di mantenimento del coniuge, laddove sia stato richiesto e ne sussistano i requisiti;
  6. ha una durata variabile di circa 1 o 2 anni (a seconda del livello di litigiosità delle parti e del numero di udienze).

 Resto a disposizione per ulteriori informazioni o assistenza legale ed invio i miei migliori auguri.

Avv. Daniel Cibin

 

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