I provvedimenti provvisori della separazione sopravvivono all'estinzione del giudizio?

Gentili avvocati, avrei bisogno di un chiarimento. Lo scorso anno mi sono separata da mio marito con causa giudiziale; dopo la prima udienza il giudice ha ordinato l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento e abbiamo interrotto la causa abbandonandola. Ora il mio ex marito sostiene che non essendoci una sentenza e avendo interrotto il processo quegli ordini del giudice non valgono più. Ha ragione?

No, i provvedimenti temporanei ed urgenti presi dal Presidente del Tribunale in sede di prima udienza di separazione costituiscono titolo esecutivo e sopravvivono anche all'eventuale estinzione del giudizio di separazione; è lo stesso codice di procedura civile a stabilirlo all'art. 189 disp. att. L'ordinanza ex art. 708 c.p.c. infatti mantiene tutta la sua efficacia e regolerà i rapporti tra i membri della famiglia nella loro attualità sino a che non sia sostituita da un altro provvedimento giudiziale a seguito di nuovo ricorso per la separazione dei coniugi.

Cordialità

avv. Daniel Cibin

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