La restituzione dei doni obnuziali - su Intimità settimanale commento dell'avv. Daniel Cibin

Sul settimanale Intimità del 7 agosto 2019, a pag. 18, con il contributo dell'avv. Daniel Cibin, si è parlato di matrimoni "saltati" e conseguenze relative alla restituzione dei regali di nozze e dei cosiddetti doni obnuziali (ossia i regali di fidanzamento in vista del matrimonio). Infatti non soltanto la separazione e il divorzio possono essere motivo di lite tra i coniugi, ma anche il fidanzamento o la promessa di matrimonio, se non mantenuta, tanto che il Codice civile regola espressamente la fattispecie.

Di seguito riportiamo l'articolo pubblicato sul settimanale Intimità sulla restituzione dei doni nuziali:

 

SE IL MATRIMONIO SALTA... Dovevi sposarti, ma la storia è finita poco prima del sì, così lui rivuole l'anello di fidanzamento e tu i mobili del vostro (ex) nido. Chi ha ragione e chi deve restituire a chi?

Un fantastico anello di fidanzamento, a suggello di un impegno per la vita. Purtroppo però la vita non dà garanzie, tantomeno in amore. Così che capita di lasciarsi, magari alla vigilia delle nozze. Che fare dei regali? Chi li ha donati, con cuore e conto in banca incrinati, ne vorrebbe la restituzione, ma non è detto che ottenerla sia poi così semplice. Della serie: chi ha dato ha dato… La legge, però, che cosa dice?

I doni da rendere.

«Il nostro Codice civile affronta espressamente questa tematica all’articolo 80, - spiega l’avvocato matrimonialista milanese Daniel Cibin (studiocibin.com). - Infatti con la rottura del fidanzamento, ed indipendentemente da chi ne è la causa, sorge il diritto, da esercitarsi entro un anno, alla restituzione dei cosiddetti doni obnuziali, ossia quei regali effettuati tra i promessi sposi in vista del futuro matrimonio. E ciò in quanto la promessa di matrimonio, sebbene non obblighi contrattualmente i fidanzati alle nozze, costituisce comunque un impegno la cui inottemperanza produce effetti giuridici di tipo restitutorio o risarcitorio».

Peraltro, per promessa di matrimonio non si intende necessariamente una scrittura o un atto pubblico, ma anche solo una volontà ed un progetto già concreto, noto e scontato nell’ambito sia familiare sia relazionale della coppia, di cui in un eventuale lite giudiziaria qualcuno potrà farsi testimone. Al di là di “prove provate”, quali le avvenute pubblicazioni o la prenotazione del banchetto.

Attenzione, però: vanno restituiti solo i regali a targa espressamente nuziale. Il gioiello di famiglia andrà allora restituito solo se era palese e dichiarato che costituiva un dono in vista del matrimonio, pena il venire meno dell’obbligo giuridico di rimandarlo al mittente.

Non contano eventuali colpe.

Ci sono poi i costi già sostenuti in funzione di una cerimonia improvvisamente svanita, come l’acquisto dell’abito da sposa, il viaggio di nozze, la caparra versata al ristorante, le somme pagate per la ristrutturazione della casa. Spese che costituiscono un danno che potrà trovare un risarcimento e che, va ribadito, esula dal “chi ha lasciato chi”, scaturendo dal solo annullamento delle nozze.

Nozze brevi.

Se il matrimonio c'è stato, ma già in luna di miele o pochi mesi dopo ci si lascia, c'è l'obbligo di restituire i regali? No, una volta che la cerimonia sia avvenuta e fatte salve le considerazioni di buon senso e buon gusto, gli sposi potranno tenersi argenterie e piatti. Magari continuando poi a litigare sul fronte della loro spartizione, escludendo però i regali soltanto a uno degli sposi.

Cautela nelle donazioni.

Un’evenienza frequente è quella in cui, prima delle nozze, i genitori donino un appartamento intestandolo a entrambi gli sposi. Ma se poi i due cuori si allontanano?

«Una volta formalizzata la donazione, - precisa l’avvocato Cibin, - diventa pressoché impossibile revocarla o annullarla, pure nei casi, non sparuti, di matrimoni brevissimi: entrambi i coniugi resteranno contitolari dell’immobile, la cui sorte verrà poi regolata dagli accordi della separazione legale. Va segnalata la possibilità di contrarre un patto fiduciario rigorosamente scritto a lato della donazione, che preveda la restituzione della quota immobiliare a fronte di determinate condizioni, come la fine del matrimonio o la richiesta del donante.»

Il problema? Quasi nessuno osa pattuire certi accordi, per timore di offendere i futuri sposi. Pare brutto, insomma, ipotecare già la fine di un amore che dovrebbe essere eterno. Brutto ma sicuramente saggio.

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