Dove si presenta la separazione se il figlio si è trasferito con un genitore?

Io e mia moglie ci stiamo separando. Per alcuni mesi nostro figlio è rimasto con lei in un’altra città, ma io sostengo che il centro della nostra vita familiare fosse altrove e che lo spostamento sia stato deciso solo dopo la crisi. In quale Tribunale va presentata la separazione? Conta la residenza anagrafica del bambino o il luogo in cui viveva stabilmente secondo il progetto familiare originario?

Conta la residenza abituale del minore, ma deve essere accertata in concreto. Nelle cause di separazione con figli minori, la competenza territoriale non si decide guardando soltanto a un dato formale o a uno spostamento recente, ma al luogo che rappresenta il reale centro di vita del bambino.


Il problema nasce spesso quando, dopo la crisi della coppia, uno dei genitori si trasferisce con il figlio in un altro Comune o in un’altra Regione. In questi casi può sorgere una contestazione sul Tribunale competente: quello del luogo in cui la famiglia viveva prima della crisi, oppure quello del luogo in cui il minore si trova al momento della domanda.

La Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 2026, n. 22798, ha precisato che, ai fini della competenza territoriale, occorre individuare la residenza abituale del minore al momento della domanda, secondo una valutazione concreta. L’indagine non deve fermarsi alla residenza anagrafica, ma deve considerare il progetto comune di vita elaborato dai genitori al momento della costituzione della famiglia e la reale integrazione del minore in un determinato ambiente.

In termini pratici, possono rilevare diversi elementi: il luogo in cui il bambino frequentava la scuola, la rete familiare e sociale, le abitudini quotidiane, la stabilità della permanenza, l’eventuale consenso dell’altro genitore allo spostamento e il tempo trascorso nel nuovo contesto.

Non ogni trasferimento, quindi, sposta automaticamente la competenza. Se lo spostamento è recente, provvisorio o deciso unilateralmente in coincidenza con la crisi, il giudice dovrà verificare se esso abbia realmente modificato il centro di vita del minore oppure se il precedente radicamento familiare sia ancora prevalente.

A mio avviso, questa decisione è utile perché evita due automatismi opposti: da un lato l’idea che basti cambiare residenza per scegliere il Tribunale; dall’altro l’idea che il luogo originario della famiglia resti sempre immutabile. La risposta dipende dalla situazione concreta del figlio, non dalla convenienza processuale dei genitori.