Patrocinio a spese dello Stato: requisiti e domanda

Lo Studio Legale Cibin valuta l’assunzione di incarichi con patrocinio a spese dello Stato, nelle materie trattate dallo Studio e quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge. Se ritieni di possederli, puoi inviare una richiesta descrivendo brevemente il caso.

La richiesta sarà esaminata dallo Studio e non comporta automaticamente l’accettazione dell’incarico né l’ammissione al beneficio.

In sintesi

  • Lo Studio valuta caso per caso l’eventuale assunzione dell’incarico.
  • Il limite di reddito attualmente previsto è di € 13.659,64.
  • Di regola si considerano anche i redditi dei familiari conviventi.
  • Le semplici consulenze e l’attività stragiudiziale ordinaria non sono coperte.
  • L’ammissione è decisa dall’organo competente, non dallo Studio.

Lo Studio assume incarichi con il patrocinio a spese dello Stato?

Lo Studio valuta caso per caso i requisiti di legge, la materia, la controversia e gli elementi disponibili. Il requisito reddituale e il primo contatto non comportano l’accettazione dell’incarico.

Quali sono i requisiti essenziali?

Il limite di reddito attualmente previsto è di € 13.659,64. Si considera il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione e ogni altro reddito rilevante secondo la legge.

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, di regola si sommano i redditi di tutti. Si considera il solo reddito personale quando la causa riguarda diritti della personalità o vi è conflitto con gli altri familiari conviventi, come può avvenire nella separazione o nel divorzio.

Occorre inoltre che la pretesa che si intende far valere non sia manifestamente infondata.

Che cosa copre il patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato consente, quando ne ricorrono i presupposti, di essere assistiti da un avvocato in un procedimento senza sostenerne direttamente il compenso.

Le semplici consulenze, i pareri e l’attività stragiudiziale ordinaria non sono coperti. Fanno eccezione i casi previsti dalla legge per la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita.

Come presentare una richiesta allo Studio

Puoi inviare una breve descrizione del caso, indicando la materia, l’eventuale procedimento e i documenti disponibili. Lo Studio comunicherà se vi siano le condizioni per approfondire la possibile assunzione dell’incarico.

L’eventuale ammissione al patrocinio è comunque rimessa all’organo competente.

Errori da evitare

  • Confondere l’invio della richiesta con l’accettazione dell’incarico.
  • Considerare soltanto il proprio reddito senza verificare quello dei familiari conviventi.
  • Ritenere che il beneficio copra una consulenza o qualsiasi attività stragiudiziale.

Quando rivolgersi a un avvocato

È opportuno chiedere una valutazione per verificare la materia, la documentazione e gli altri presupposti necessari per procedere.

Domande frequenti (FAQ)

Lo Studio accetta incarichi con patrocinio a spese dello Stato?
Lo Studio ne valuta l’assunzione caso per caso, nelle materie trattate e quando ricorrono i requisiti di legge.
Posso inviare una richiesta allo Studio?
Sì. Puoi descrivere brevemente il caso e indicare i documenti disponibili. La richiesta sarà sottoposta a valutazione preliminare.
Avere il requisito di reddito garantisce l’accettazione dell’incarico?
No. Il requisito reddituale è necessario, ma non comporta automaticamente né l’accettazione dell’incarico da parte dello Studio né l’ammissione al beneficio.
Qual è il limite di reddito?
Il limite attualmente previsto è di € 13.659,64. Di regola si sommano anche i redditi dei familiari conviventi, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
Il patrocinio copre anche una semplice consulenza legale?
No. Le semplici consulenze e l’attività stragiudiziale ordinaria non sono coperte, salvi i casi previsti per la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita.
Chi decide l’ammissione al patrocinio?
L’ammissione è decisa dall’organo competente secondo il tipo di procedimento. Lo Studio può assistere nella preparazione della domanda, ma non decide sull’ammissione.