Lo Studio assiste i clienti che intendono raggiungere una soluzione consensuale di separazione o divorzio anche mediante accordo di negoziazione assistita, ossia con un accordo formalizzato e sottoscritto dalle parti con l’assistenza di almeno un avvocato per parte, senza ricorso al Tribunale.
Il decreto-legge n. 132/2014 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita, che consente di definire fuori dall’udienza alcune procedure riguardanti la separazione, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni già stabilite.
Possono accedere a questo strumento anche le parti unite civilmente per regolare consensualmente lo scioglimento dell’unione civile. La disciplina si affianca a quella sul cosiddetto divorzio breve, che ha ridotto il termine fra separazione e divorzio a sei mesi nel caso di separazione consensuale e a dodici mesi nel caso di separazione giudiziale.
Come funziona la negoziazione assistita?
Con l’accordo di negoziazione assistita, diversamente dall’iter giudiziale, i coniugi che hanno concordato integralmente le condizioni di separazione consensuale o divorzio consensuale possono sottoscrivere l’accordo con i rispettivi avvocati, senza la necessità di presentarsi davanti al giudice.
Il numero degli incontri dipende dal contenuto e dal grado di definizione dell’intesa. Quando le condizioni sono già state concordate l’attività può essere contenuta; se rimangono questioni aperte, gli avvocati assistono le parti nel confronto necessario per raggiungere un accordo completo.
L’accordo viene quindi trasmesso alla Procura della Repubblica competente. In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, il procuratore verifica la regolarità dell’accordo e rilascia il nullaosta.
In presenza di figli rientranti in queste categorie, l’accordo deve essere trasmesso alla Procura entro dieci giorni. Il procuratore verifica che risponda all’interesse dei figli e, in caso positivo, lo autorizza. Se ritiene invece che l’accordo non sia adeguato o che sia opportuno ascoltare i figli, lo trasmette al presidente del Tribunale per i provvedimenti previsti dalla legge.
Dopo il nullaosta o l’autorizzazione, gli avvocati trasmettono entro dieci giorni una copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Il Comune provvede alle annotazioni necessarie sull’atto di matrimonio.
Quali sono i vantaggi della negoziazione assistita?
Ottenere la separazione o il divorzio mediante negoziazione assistita può comportare diversi vantaggi:
- assenza dell’udienza: i coniugi non devono comparire davanti al giudice; sono gli avvocati a curare il controllo della Procura e gli adempimenti successivi;
- possibile riduzione dei tempi: quando l’accordo è già completo, il percorso può essere più rapido del ricorso in Tribunale;
- utilizzabilità anche in presenza di figli: la procedura può essere seguita sia in assenza sia in presenza di figli minori, non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave;
- possibilità di disciplinare anche aspetti patrimoniali: l’accordo può contenere impegni relativi a successivi trasferimenti immobiliari tra i coniugi o in favore dei figli;
- contenimento dell’attività processuale: l’assenza del procedimento davanti al Tribunale può incidere sui tempi e sui costi, secondo l’attività effettivamente necessaria.
Figli e trasferimenti immobiliari
La presenza di figli non impedisce la negoziazione assistita. L’accordo deve disciplinare in modo adeguato affidamento, collocamento, tempi di permanenza, mantenimento e spese; la Procura verifica che le condizioni rispondano all’interesse dei figli.
Quanto agli immobili, la legge precisa che gli eventuali patti di trasferimento contenuti nell’accordo hanno effetti obbligatori. Ciò significa che l’accordo può prevedere l’impegno a eseguire un successivo trasferimento, ma non sostituisce automaticamente l’atto necessario per trasferire la proprietà o altri diritti reali. Documentazione, conformità catastale, profili fiscali e forma dell’atto devono essere verificati separatamente.
Quali documenti servono?
Per istruire la pratica sono necessari l’atto di matrimonio, i documenti relativi alla precedente separazione quando si tratta di divorzio, la documentazione economica e gli ulteriori atti richiesti dalla situazione familiare. La pagina sui documenti necessari per separazione e divorzio contiene un elenco più ampio.
