La rivalutazione ISTAT serve a conservare nel tempo il potere d’acquisto dell’assegno di mantenimento. Di regola l’aggiornamento avviene una volta all’anno; il mese di riferimento va rinvenuto nella sentenza, nel decreto o nell’accordo che ha stabilito l’assegno, per verificarne la decorrenza.
La distinzione è importante quando l’adeguamento non è stato applicato. Le differenze possono accumularsi mese dopo mese, ma il recupero richiede un calcolo per annualità e una verifica della prescrizione per ciascun rateo.
Ogni quanto si rivaluta l’assegno di mantenimento?
L’adeguamento è normalmente annuale. L’indice ISTAT viene pubblicato ogni mese, ma questo non significa che l’importo dell’assegno debba cambiare ogni mese. Il dato mensile serve a individuare la variazione maturata tra il mese iniziale e il corrispondente mese dell’anno successivo.
Per sapere quando applicare l’aggiornamento occorre controllare:
- la data dalla quale l’assegno è dovuto;
- l’eventuale mese di rivalutazione indicato nel titolo;
- l’indice o il diverso parametro scelto dalle parti o dal giudice;
- la percentuale applicabile, se il titolo non prevede il 100% della variazione.
Non bisogna confondere la rivalutazione con la modifica dell’assegno. L’adeguamento ISTAT conserva il valore reale dell’importo; la revisione della misura dell’assegno richiede invece presupposti diversi e tiene conto dei cambiamenti nelle condizioni economiche delle parti o nelle esigenze dei figli.
Da quale mese decorre l’adeguamento ISTAT?
Il mese non può essere individuato senza leggere il titolo (la sentenza, il decreto, il verbale di separazione ecc.). Se il provvedimento o l’accordo indica espressamente che la rivalutazione decorre, per esempio, da maggio di ogni anno, quella previsione è il punto di partenza.
Quando manca un’indicazione più specifica, si utilizza normalmente la data della domanda, cioè dell’iscrizione a ruolo della procedura. Si confronta quindi il relativo mese con lo stesso mese dell’anno successivo, utilizzando l’indice previsto dal titolo o, di regola, l’indice FOI al netto dei tabacchi.
Esempio pratico
Se la domanda è stata iscritta a ruolo nel maggio 2024 e il titolo non stabilisce una decorrenza o un criterio diversi:
- l’importo iniziale si applica da maggio 2024;
- il primo adeguamento annuale si riferisce a maggio 2025;
- il successivo si riferisce a maggio 2026.
Il calcolo corretto non consiste nell’aggiungere ogni anno l’inflazione all’importo originario in modo approssimativo. Occorre applicare gli indici corretti e tenere conto degli importi già rivalutati.
Cosa succede se l’indice non è ancora pubblicato?
L’indice relativo a un determinato mese viene reso disponibile successivamente. Per questo, al momento della scadenza, il dato necessario può non essere ancora pubblicato. L’eventuale differenza può essere determinata e conguagliata appena l’indice diventa disponibile.
Per effettuare il confronto tra due periodi è disponibile il calcolatore della rivalutazione ISTAT dell’assegno di mantenimento.
La rivalutazione è automatica anche se il titolo non la indica?
Di norma sì.
Assegno per i figli
L’art. 337-ter c.c. prevede che l’assegno periodico per i figli sia automaticamente adeguato agli indici ISTAT quando le parti o il giudice non hanno indicato un parametro diverso. La disposizione riguarda i figli, sia nel contesto della separazione o del divorzio, sia negli altri procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.
Assegno di mantenimento al coniuge separato
Nella separazione, pur mancando una norma espressa analoga, l’automaticità dell'adeguamento ISTAT è riconosciuta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. n. 15101/2004; Cass. n. 25966/2022).
Assegno divorzile
Per l’assegno divorzile, l’art. 5, comma 7, della legge n. 898/1970 stabilisce che la sentenza debba prevedere un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il giudice può escluderlo in caso di palese iniquità, ma deve motivare la decisione.
Cosa accade se l’adeguamento non è stato pagato?
Se l’importo è rimasto invariato nonostante la rivalutazione dovuta, si forma una differenza tra quanto avrebbe dovuto essere versato e quanto è stato effettivamente pagato.
Per ricostruirla occorre:
- individuare il titolo, la data della domanda e l’eventuale diversa decorrenza dell’assegno;
- verificare indice, percentuale e mese di riferimento;
- rivalutare l’importo anno per anno;
- confrontare per ogni mensilità il dovuto con il pagato;
- separare le somme eventualmente prescritte da quelle ancora richiedibili.
Entro quanto tempo si possono chiedere gli arretrati?
In generale, le singole differenze periodiche non pagate sono soggette alla prescrizione di cinque anni prevista dall’art. 2948 c.c. Il termine va esaminato rispetto a ciascuna mensilità: non parte una sola volta dalla sentenza e non si applica necessariamente nello stesso modo all’intero importo accumulato.
Il calcolo non può fermarsi a “oggi meno cinque anni”. Una diffida, un riconoscimento del debito o un altro atto idoneo può interrompere la prescrizione; in alcune situazioni possono inoltre rilevare cause di sospensione. La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata e non viene applicata automaticamente dal giudice.
Se uno specifico rateo è stato accertato con una decisione passata in giudicato, può operare il termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Il solo provvedimento originario che stabilisce l’assegno non trasforma però automaticamente in decennale la prescrizione di tutte le rate future.
Per la disciplina specifica e per la posizione dei coniugi legalmente separati si può consultare l’approfondimento sulla prescrizione dell’assegno di mantenimento e degli arretrati ISTAT.
Quali errori bisogna evitare?
Quando è utile rivolgersi a un avvocato?
Una verifica professionale è utile quando il titolo non indica chiaramente il mese o il parametro, quando l’adeguamento manca da più anni, quando i pagamenti sono stati irregolari o quando l'altra parte contesta gli importi o la prescrizione.
L’avvocato può esaminare il provvedimento, ricostruire le annualità, distinguere le somme ancora esigibili e valutare se inviare una richiesta formale. La verifica è particolarmente opportuna prima di iniziare un recupero, perché un errore nel mese, nell’indice o nella prescrizione può alterare l’intero prospetto.
