Quando il padre o la madre non hanno riconosciuto il figlio, lo stato di filiazione può essere accertato dal Tribunale. La dichiarazione giudiziale produce gli stessi effetti del riconoscimento volontario: costituisce il rapporto giuridico con il genitore e con la sua famiglia e può accompagnarsi alle domande relative al mantenimento e alla responsabilità genitoriale.
Paternità e maternità non possono però essere trattate come situazioni perfettamente sovrapponibili. Il padre non dispone di un diritto all’anonimato corrispondente a quello riconosciuto alla donna che abbia chiesto di non essere nominata al momento del parto. Se la madre ha esercitato questa scelta, la sua posizione è tutelata da una disciplina specifica: la conoscenza della sua identità o la disponibilità di un dato genetico non consentono, da sole, di ottenere una dichiarazione giudiziale di maternità finché l’anonimato persiste.
Quando si può chiedere l’accertamento giudiziale?
La domanda è possibile nei casi in cui sarebbe ammesso il riconoscimento. Se la persona possiede già uno stato di figlio incompatibile, non è possibile sovrapporre una nuova paternità o maternità: occorre prima rimuovere lo stato esistente con il disconoscimento, l’impugnazione del riconoscimento o l’altra azione pertinente.
L’accertamento può essere chiesto nei confronti del presunto genitore. Se è deceduto, la domanda si propone contro i suoi eredi; se mancano anche questi, contro un curatore nominato dal giudice.
Per la maternità occorre inoltre verificare se la donna abbia chiesto di non essere nominata nell’atto di nascita. Il parto anonimo non rappresenta una semplice omissione del riconoscimento e non può essere superato proponendo l’ordinaria azione di stato.
Chi può iniziare il giudizio?
L’azione appartiene al figlio ed è per lui imprescrittibile. Il figlio maggiorenne può proporla personalmente in qualsiasi momento. Se muore prima di avere iniziato l’azione, i suoi discendenti possono promuoverla entro due anni dalla morte; se muore durante il giudizio, i discendenti possono proseguirlo.
Per il figlio minorenne, la domanda può essere proposta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Il tutore deve ottenere l’autorizzazione del giudice, che può nominare un curatore speciale. Quando il figlio ha compiuto quattordici anni, occorre il suo consenso per iniziare o proseguire l’azione.
Come si prova la paternità?
La prova può essere data con ogni mezzo. L’esame comparativo del DNA è lo strumento più diretto e affidabile e viene normalmente svolto nell’ambito di una consulenza tecnica disposta dal giudice.
Possono essere rilevanti anche:
- comunicazioni fra la madre e il presunto padre;
- fotografie, viaggi e documenti relativi alla relazione;
- testimonianze sulla frequentazione nel periodo del concepimento;
- dichiarazioni e comportamenti del presunto genitore;
- documentazione sanitaria o altri dati biologici disponibili.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti con il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono, da sole, prova sufficiente della paternità.
La dichiarazione giudiziale di maternità funziona allo stesso modo?
Quando non vi è stata una scelta di anonimato, anche la maternità può essere dichiarata giudizialmente e la prova può essere fornita con ogni mezzo. L’accertamento può riguardare, per esempio, una nascita non correttamente registrata o una situazione nella quale la donna non abbia effettuato il riconoscimento senza però avere esercitato il diritto a non essere nominata.
Il parto costituisce normalmente l’elemento centrale della prova della maternità. Possono assumere rilievo la documentazione sanitaria e anagrafica, le testimonianze e, quando necessario, l’accertamento genetico. Anche in questo caso il giudice deve verificare che non esista già uno stato di figlio incompatibile.
La situazione cambia radicalmente quando la donna, al momento del parto, ha dichiarato di non voler essere nominata. La legge tutela questa scelta proprio per consentirle di partorire in sicurezza senza assumere lo stato giuridico di madre. Il padre non dispone di un’analoga facoltà: nei suoi confronti la paternità può essere accertata con l’ordinaria azione giudiziale.
Che cosa accade se la madre ha partorito in anonimato?
Se il neonato non è riconosciuto da alcun genitore e non risulta una paternità o maternità dichiarata giudizialmente, il Tribunale per i minorenni avvia il procedimento per dichiararne lo stato di adottabilità. La legge prevede un intervento immediato, senza ulteriori ricerche sulla madre che ha scelto l’anonimato.
La pagina dedicata al parto anonimo e ai diritti della madre, del padre e del figlio approfondisce questa disciplina e la differenza di trattamento fra i genitori biologici.
Il procedimento può essere sospeso per un periodo limitato quando una persona che afferma di essere il genitore chiede tempo per effettuare il riconoscimento e, nel frattempo, assicura al minore assistenza, mantenimento e un rapporto effettivo. Fuori da questa ipotesi, la tutela stabile del neonato viene organizzata attraverso il percorso adottivo.
Dopo l’affidamento preadottivo, il riconoscimento non produce effetto. Se era già stata promossa un’azione giudiziale di paternità o maternità, il procedimento viene sospeso e si estingue quando l’adozione diventa definitiva.
Il figlio può chiedere di conoscere la madre anonima?
Il diritto a conoscere le proprie origini è distinto dall’azione diretta a ottenere lo stato di figlio. La persona nata da parto anonimo può rivolgersi al Tribunale per i minorenni affinché verifichi, con un procedimento riservato, se la madre intenda revocare la scelta compiuta alla nascita.
La madre non viene esposta direttamente alla richiesta del figlio: viene contattata con modalità che ne proteggono identità, riservatezza e condizioni personali. Se revoca l’anonimato, potranno essere valutati l’accesso alle informazioni e le eventuali successive iniziative. Se invece conferma la propria scelta, o non è in grado di esprimere una volontà consapevole, l’identità non può essere rivelata né il rapporto di filiazione imposto.
Conoscere informalmente il nome della donna o disporre di un test genetico non consente quindi di aggirare l’anonimato ancora vigente. Rimane possibile chiedere, nei limiti stabiliti dal Tribunale, l’accesso a informazioni sanitarie non identificative quando siano necessarie per la tutela della salute.
Che cosa succede se il presunto padre rifiuta il test del DNA?
Nessuno viene sottoposto materialmente all’esame con la forza. Il rifiuto ingiustificato può però essere valutato dal giudice come argomento di prova, insieme alle circostanze già dimostrate.
Il rifiuto non determina una paternità automatica. Assume maggiore rilievo quando esistono altri elementi coerenti e la persona non fornisce una spiegazione attendibile della mancata collaborazione. Per questo la causa non deve essere costruita confidando esclusivamente sul possibile rifiuto.
Si può accertare la paternità o maternità dopo la morte?
Sì. Il giudizio viene instaurato nei confronti degli eredi del presunto genitore. L’accertamento genetico può essere svolto, secondo le circostanze, su campioni biologici conservati o mediante comparazione con parenti.
Quando il DNA non è disponibile, documenti e testimonianze assumono maggiore importanza. Occorre inoltre coordinare l’azione di stato con le eventuali questioni successorie: ottenere lo stato di figlio non sostituisce le specifiche domande necessarie per far valere diritti sull’eredità. Per la madre che abbia partorito in anonimato resta ferma la disciplina speciale appena descritta.
Quali effetti produce la sentenza?
La sentenza che dichiara la paternità o maternità produce gli stessi effetti del riconoscimento. Il figlio entra giuridicamente nella famiglia del genitore, acquista i rapporti di parentela e i diritti personali, economici e successori collegati allo stato.
Il genitore è tenuto al mantenimento, all’educazione e all’assistenza morale del figlio. Poiché tali doveri si collegano alla nascita e non soltanto alla sentenza, possono emergere domande per il contributo alle spese sostenute in precedenza. Importi, decorrenza, prescrizione e ripartizione devono essere provati e decisi nel caso concreto.
Se il figlio è minorenne, il giudice può adottare provvedimenti sul mantenimento, sull’istruzione e sulla sua tutela. L’accertamento non attribuisce tuttavia automaticamente al nuovo genitore tempi di permanenza o poteri decisionali identici: questi aspetti devono essere regolati secondo l’interesse del figlio.
Come incide sul cognome?
Il cognome non cambia sempre in modo automatico. Se la filiazione viene accertata successivamente, occorre considerare il cognome già attribuito, l’età del figlio e l’identità personale maturata. Per il minore decide il giudice, dopo averlo ascoltato quando previsto.
La disciplina attuale valorizza il legame con entrambi i genitori e consente, in presenza dei relativi presupposti, di mantenere il cognome divenuto autonomo segno dell’identità personale.
Quali documenti preparare?
- copia integrale dell’atto di nascita;
- documenti di identità e certificazioni anagrafiche;
- cronologia del rapporto e del periodo del concepimento;
- comunicazioni, fotografie e altri elementi pertinenti;
- eventuali test genetici già effettuati;
- dati sul presunto genitore o sui suoi eredi;
- in caso di maternità, documentazione relativa alla nascita e all’eventuale scelta di anonimato;
- eventuali atti del procedimento di adottabilità o di adozione;
- documentazione sulle spese sostenute per il figlio;
- eventuali provvedimenti familiari già esistenti.
Errori da evitare
Quando rivolgersi a un avvocato?
L’assistenza legale è necessaria per proporre la domanda. È utile iniziare dall’atto di nascita e da una ricostruzione essenziale dei fatti, per verificare legittimazione, controparte, prove e domande collegate. La pagina sull’assistenza nelle azioni di filiazione descrive il percorso seguito dallo Studio.
