Adozione di maggiorenne: requisiti, procedura ed effetti

L’adozione di una persona maggiorenne permette di dare riconoscimento giuridico a un rapporto familiare già maturato: accade, per esempio, quando un genitore sociale desidera adottare il figlio adulto del coniuge o quando due persone vogliono formalizzare una relazione assimilabile a quella tra genitore e figlio.

Occorre un procedimento davanti al presidente del tribunale, che verifica requisiti, consensi, assensi e interesse dell’adottando. La decisione incide su cognome, stato familiare e successione, ma non cancella la famiglia d’origine.

L’adozione del maggiorenne, regolata dagli articoli 291–314 del codice civile, è diversa dall’adozione di minori, compresa quella definita “in casi particolari”. Questa pagina riguarda esclusivamente persone che hanno già compiuto diciotto anni.

Il nostro Studio, con base a Milano, assiste adottanti e adottandi in tutta Italia. Si occupa frequentemente di adozioni che formalizzano un rapporto genitoriale già vissuto, anche tra il coniuge e il figlio maggiorenne dell’altro coniuge, e di procedimenti con elementi stranieri. Verifichiamo subito differenza di età, figli dell’adottante, assensi necessari ed effetti desiderati.

Che cos’è l’adozione di una persona maggiorenne

L’adozione consente di dare rilevanza giuridica a rapporti affettivi già consolidati, di assicurare una continuità ereditaria e di riconoscere formalmente legami che, pur esistenti nella realtà, non trovano altrimenti tutela nell’ordinamento. Alla tradizionale funzione legata al nome e al patrimonio si affiancano oggi finalità personali, identitarie e solidaristiche riconosciute dalla Corte costituzionale.

Non serve dimostrare uno stato di abbandono e non si applicano le regole dell’adozione dei minori. Il tribunale verifica le condizioni di legge e se il nuovo rapporto giuridico sia conveniente per l’adottando. L’adozione non cancella la filiazione originaria e non può essere utilizzata come semplice scorciatoia successoria, fiscale o amministrativa.

Requisiti dell’adottante e dell’adottando

L’adottando deve essere maggiorenne e l’adottante può essere una persona singola. Se è coniugato e non legalmente separato, occorre considerare anche l’assenso del coniuge. La giurisprudenza di merito ha ammesso l’adozione, in casi concreti, nell’ambito di un’unione civile.

Di regola, l’adottante deve avere compiuto trentacinque anni. In circostanze eccezionali il tribunale può consentire l’adozione a chi abbia almeno trent’anni. Non esiste invece un limite massimo di età fissato dal codice.

Occorre inoltre verificare eventuali impedimenti specifici. Per esempio, i genitori non possono adottare i propri figli e il tutore non può adottare la persona sottoposta a tutela prima che siano stati approvati il conto e gli adempimenti previsti dalla legge.

Una persona non può essere adottata da più soggetti, salvo che gli adottanti siano coniugi. Prima del ricorso vanno quindi ricostruiti matrimoni, separazioni, figli, precedenti adozioni, cittadinanze e residenze.

Differenza di età e figli dell’adottante

La regola generale richiede almeno diciotto anni di differenza tra adottante e adottando. Dopo la sentenza n. 5/2024 della Corte costituzionale, il tribunale può ridurre questo divario quando lo scostamento è esiguo e ricorrono motivi meritevoli, valutando la concreta relazione familiare. Non si tratta di una deroga automatica: servono una domanda motivata e elementi coerenti con la funzione dell’adozione.

Se vi sono figli minorenni dell’adottante, la preclusione non è stata eliminata: la sentenza n. 215/2025 ne ha evidenziato le rigidità, ma ha rimesso al legislatore una riforma organica.

Se i figli sono maggiorenni, occorre il loro assenso. Il giudice non può superarne il dissenso perché ritenuto ingiustificato o motivato da interessi ereditari, come chiarisce la sentenza n. 134/2026. Vanno valutati a parte incapacità o irreperibilità.

Consensi, assensi e possibili opposizioni

Adottante e adottando devono prestare personalmente il consenso davanti al presidente del tribunale o al giudice delegato. Il consenso deve permanere sino alla decisione: secondo Cassazione n. 3766/2024, la revoca precedente impedisce l’adozione; il ripensamento successivo non scioglie lo status ormai costituito.

Sono inoltre richiesti, quando presenti, gli assensi dei coniugi non legalmente separati, dei genitori dell’adottando e dei figli maggiorenni dell’adottante. Il tribunale può superare il rifiuto dei genitori dell’adottando quando sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Non può invece sostituirsi al figlio maggiorenne dell’adottante che neghi l’assenso, né al coniuge convivente nei casi protetti dall’articolo 297 del codice civile.

Prima del ricorso occorre quindi individuare chi deve partecipare e documentare decessi, incapacità o irreperibilità. Trascurare un assenso può causare ritardi o impedire l’accoglimento.

Tribunale competente e svolgimento del procedimento

Il ricorso, diretto al presidente del tribunale, si presenta presso il tribunale della residenza dell’adottante con l’assistenza di un avvocato. Deve indicare il rapporto esistente tra le parti, le ragioni della domanda, la situazione familiare e tutte le persone delle quali occorre acquisire l’assenso.

Il giudice ascolta personalmente adottante e adottando e convoca, di regola, gli altri familiari coinvolti. Interviene il pubblico ministero e il tribunale può acquisire informazioni o chiedere integrazioni. Se accoglie la domanda, pronuncia un provvedimento motivato che, una volta definitivo, viene trascritto nel registro delle adozioni e annotato nell’atto di nascita dell’adottato.

Documenti, tempi e costi

Normalmente occorrono gli atti integrali di nascita di adottante e adottando, i certificati di residenza e stato di famiglia, la documentazione sullo stato civile e una dichiarazione relativa ai figli dell’adottante e alle precedenti adozioni dell’adottando. Se un genitore o un’altra persona chiamata ad assentire è deceduta, incapace o irreperibile, la circostanza deve essere documentata. Gli atti stranieri possono richiedere traduzione asseverata e, secondo il Paese di provenienza, apostille o legalizzazione.

Nell’esperienza del nostro Studio, un procedimento completo richiede indicativamente da sei a dieci mesi. Il tempo dipende soprattutto dal tribunale competente, dal numero delle persone da ascoltare e dalla necessità di acquisire documenti o informazioni dall’estero.

Alla data di aggiornamento, il contributo unificato è di 98 euro. A questo si aggiunge l’onorario del nostro Studio, che viene preventivato dopo un primo contatto e l’esame della situazione concreta, prima dell’assunzione dell’incarico.

Effetti su cognome, famiglia d’origine, parentela ed eredità

L’adottato conserva diritti e doveri verso la famiglia d’origine. Si costituisce il rapporto con l’adottante, ma di regola non nasce parentela civile con i rispettivi familiari, salvo specifiche previsioni.

Sul cognome, la regola prevede di anteporre quello dell’adottante all’originario. Dopo la sentenza n. 135/2023, le parti possono chiedere concordemente di aggiungerlo dopo, a tutela dell’identità. Non è invece ammessa, con la sola adozione, la sostituzione integrale del cognome originario, come conferma la sentenza n. 53/2025.

Gli effetti successori non sono reciproci. L’adottato ha verso l’adottante i diritti dei figli, compresa la tutela dei legittimari; l’adottante non eredita dall’adottato per effetto dell’adozione. Né l’adottato diventa erede dei parenti dell’adottante. Vanno perciò coordinati testamenti, donazioni, altri figli e assetti esistenti.

Adozione del figlio maggiorenne del coniuge o partner

È uno dei casi che il nostro Studio segue più frequentemente. L’adozione permette di attribuire veste giuridica al rapporto tra il figlio ormai adulto e la persona che, spesso per molti anni, ha svolto nei suoi confronti una concreta funzione genitoriale. Può essere richiesta anche se l’adottando mantiene un rapporto con entrambi i genitori biologici: l’adozione del maggiorenne, infatti, non recide i legami con la famiglia d’origine.

Prima del ricorso verifichiamo la differenza di età, gli eventuali figli dell’adottante e tutti gli assensi. Il genitore dell’adottando è coinvolto in tale qualità e, se è coniuge dell’adottante, anche come coniuge. La semplice convivenza non equivale al matrimonio ai fini dell’assenso. Anche l’altro genitore deve essere interpellato; il suo rifiuto può essere superato soltanto se ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.

La domanda deve descrivere in modo concreto come si è formato il rapporto familiare: durata della convivenza, cura prestata, momenti di vita condivisi e ragioni per le quali le parti desiderano che quel legame produca effetti anche sul cognome e sulla successione. Non occorrono formule enfatiche, ma fatti coerenti e documentabili.

Adozione di un maggiorenne straniero e provvedimenti esteri

La cittadinanza straniera non impedisce l’adozione, ma cambia le verifiche da compiere. L’articolo 40 della legge n. 218/1995 attribuisce la giurisdizione ai giudici italiani quando l’adottante o l’adottando è cittadino italiano oppure è uno straniero residente in Italia.

Presupposti, costituzione e revoca sono regolati dalla legge nazionale dell’adottante. Se gli adottanti sono due e hanno cittadinanze diverse, si applica la legge della residenza comune o dello Stato nel quale è prevalentemente localizzata la vita matrimoniale. La legge nazionale dell’adottando maggiorenne regola gli ulteriori consensi eventualmente necessari. Lo stesso criterio riferito all’adottante disciplina i rapporti personali e patrimoniali prodotti dall’adozione.

Il ricorso deve permettere al tribunale di conoscere la legge straniera applicabile. Il nostro Studio verifica cittadinanze e residenze, acquisisce i certificati esteri e coordina traduzione, apostille o legalizzazione. Consensi ulteriori e impedimenti devono essere affrontati prima del deposito.

L’adozione da parte di un italiano non attribuisce automaticamente la cittadinanza. La legge n. 91/1992 ne prevede la possibile concessione al maggiorenne adottato dopo almeno cinque anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione, ricorrendo gli altri requisiti.

Se l’adozione è già stata pronunciata all’estero, il provvedimento può essere riconosciuto in Italia senza un nuovo giudizio quando l’autorità straniera era competente, sono stati rispettati difesa e contraddittorio, la decisione è definitiva e non contrasta con una decisione italiana, un processo italiano anteriore o l’ordine pubblico. In caso di contestazione, mancata ottemperanza o necessità di esecuzione, l’interessato deve chiedere alla Corte d’appello l’accertamento dei requisiti ai sensi dell’articolo 67.

Rigetto, impugnazione e revoca

La domanda può essere respinta per mancanza di un requisito, consenso, assenso non superabile o convenienza per l’adottando. Adottante, adottando e pubblico ministero possono reclamare alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 313 del codice civile.

La revoca non permette di sciogliere liberamente un’adozione definitiva per un ripensamento. Gli articoli 305–309 la ammettono in eccezionali ipotesi di indegnità, per fatti molto gravi dell’adottato contro l’adottante o viceversa.

Quando rivolgersi a un avvocato

L’adozione di maggiorenne richiede una valutazione preventiva, non la semplice compilazione di un ricorso. Prima di raccogliere certificati o coinvolgere i familiari, verifichiamo tribunale competente, requisiti anagrafici, figli e coniugi, assensi, documenti italiani o stranieri ed effetti desiderati.

Il nostro Studio ha sede a Milano e assiste clienti in tutto il territorio nazionale, anche quando adottante e adottando risiedono in regioni diverse. Seguiamo il procedimento dalla verifica iniziale sino alla definitività del provvedimento e ai successivi adempimenti di stato civile, coordinando quando necessario documentazione e professionisti all’estero.

Domande frequenti (FAQ)

Chi può adottare un maggiorenne e quale differenza di età serve?
Può adottare anche una persona singola. L’adottante deve normalmente avere almeno trentacinque anni e diciotto anni più dell’adottando. In circostanze eccezionali può avere almeno trent’anni; il giudice può inoltre ridurre un divario anagrafico solo di poco inferiore a diciotto anni.
Si può adottare un maggiorenne se l’adottante ha già dei figli?
Con figli maggiorenni occorre il loro assenso e il tribunale non può superarne il dissenso. La presenza di figli minorenni rimane invece una preclusione: Corte costituzionale n. 215/2025 ha criticato la rigidità della disciplina, ma non l’ha eliminata.
Si può adottare un maggiorenne senza il consenso dei suoi genitori?
I genitori dell’adottando devono essere interpellati, ma il tribunale può superare il loro rifiuto se ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Il consenso personale dell’adottando, invece, è sempre indispensabile.
Quanto costa e quanto dura l’adozione di un maggiorenne?
Alla data di aggiornamento, il contributo unificato è di 98 euro. L’onorario del nostro Studio viene preventivato dopo l’esame del caso e prima dell’incarico. Nella nostra esperienza, il procedimento richiede normalmente da sei a dieci mesi.
Quale cognome assume il maggiorenne adottato?
Il cognome dell’adottante viene normalmente anteposto a quello originario. Su richiesta congiunta può essere aggiunto dopo, per tutelare l’identità dell’adottato. La sentenza di adozione non può invece sostituire integralmente il cognome originario.
L’adottato maggiorenne eredita dall’adottante?
Sì. L’adottato ha verso l’adottante i diritti successori dei figli ed è un legittimario. L’adottante non eredita dall’adottato per effetto dell’adozione e l’adottato non diventa erede dei parenti dell’adottante.
Si può adottare il figlio maggiorenne del coniuge o del partner?
Sì. La domanda può formalizzare una relazione genitoriale vissuta per molti anni, ma restano necessari differenza di età, assensi e verifica dei figli dell’adottante. L’adozione non cancella i rapporti con i genitori biologici.
Si può adottare un maggiorenne straniero?
Sì. Vi è giurisdizione italiana se adottante o adottando è cittadino italiano oppure straniero residente in Italia. Si applicano la legge nazionale dell’adottante e, per eventuali consensi ulteriori, quella dell’adottando. La cittadinanza italiana non deriva automaticamente dall’adozione.