La legge 14 aprile 1982, n. 164 consente di domandare al Tribunale la rettificazione dell’attribuzione del sesso, ossia il cambio del sesso (genere) anagrafico da maschile a femminile o da femminile a maschile, con conseguente aggiornamento dell’atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici dell’interessato.
Nel tempo, l’iter giurisdizionale è stato profondamente semplificato grazie agli interventi della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, che hanno progressivamente adeguato la normativa ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di diritti della persona e identità di genere.
In sintesi
- È possibile rettificare il sesso anagrafico: sì, tramite procedimento giudiziale
- L’intervento chirurgico non è più obbligatorio: secondo Cass. n. 15138/2015 e Corte cost. n. 221/2015
- Rileva il percorso individuale: serio, univoco e tendenzialmente irreversibile
- Può essere richiesta documentazione sanitaria: cartelle cliniche, relazioni psicologiche o psichiatriche
- Il Tribunale competente: è quello della residenza dell’interessato
- È necessaria l’assistenza di un avvocato: la procedura è giudiziale
- Effetti sul matrimonio: possibile conversione in unione civile ex l. 76/2016
- Il cambio del nome: consegue automaticamente alla rettificazione del sesso
Presupposti giuridici per la rettificazione del sesso anagrafico
Rispetto al passato, l’iter giurisdizionale risulta oggi maggiormente semplificato grazie ai correttivi apportati dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015).
In origine, prima di procedere con la domanda di rettificazione del sesso anagrafico, era necessario aver conseguito, previa autorizzazione del Tribunale, una modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari.
È obbligatorio l’intervento chirurgico?
Oggi l’intervento chirurgico non è più obbligatorio.
In conformità alla giurisprudenza della CEDU, all’art. 1 della legge n. 164/1982 e al successivo art. 3 (oggi confluito nell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011), per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è più necessario l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Le decisioni giurisprudenziali sul punto sono oggi unanimi.
Il percorso individuale e la disforia di identità di genere
L’acquisizione di una nuova identità di genere può essere il risultato di un processo individuale che non richiede interventi chirurgici ablativi o ricostruttivi, purché la serietà, univocità e compiutezza del percorso siano adeguatamente documentate.
Ciò che rileva è la presenza di una pregressa disforia di identità di genere, ossia il malessere percepito da chi non si riconosce nel proprio sesso fenotipico o nel genere assegnato alla nascita, nonché l’esistenza di un percorso serio, coerente e tendenzialmente irreversibile.
Tale percorso può essere comprovato mediante documentazione sanitaria, relazioni psicologiche o psichiatriche, cartelle cliniche e altra documentazione utile, eventualmente oggetto di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Cambio del nome (prenome)
L’accoglimento della domanda di rettificazione del sesso anagrafico comporta, al fine di evitare una discrepanza tra sesso e nome, l’attribuzione di un nuovo prenome coerente con il sesso anagrafico riconosciuto.
Effetti sul matrimonio e sulle unioni civili
In passato, la rettificazione del sesso anagrafico di una persona sposata determinava automaticamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili.
La Corte costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale tale automatismo.
Oggi, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), qualora i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il rapporto, alla rettificazione del sesso anagrafico consegue l’automatica instaurazione di un’unione civile.
Procedura giudiziale
La domanda di rettificazione dell’attribuzione del sesso e di cambio del nome deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza dell’interessato, con atto di citazione e obbligatoria assistenza di un avvocato.
La domanda deve essere notificata al coniuge e ai figli, ove presenti, e prevede la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero.
Assistenza legale
Lo Studio Legale dell’Avv. Daniel Cibin assiste con competenza, sensibilità e riservatezza le persone che intendono intraprendere il percorso giuridico di rettificazione del sesso anagrafico, dalla fase istruttoria iniziale sino alla trascrizione del cambiamento nell’atto di nascita.
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