I documenti necessari cambiano a seconda che la separazione o il divorzio siano consensuali oppure giudiziali. Nei procedimenti congiunti occorre inoltre distinguere i dati che devono essere indicati nel ricorso dai documenti che devono essere materialmente depositati.
Di seguito sono riportati gli elenchi essenziali.
Documenti per la separazione consensuale
Per una separazione consensuale servono:
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi.
Il ricorso deve inoltre indicare:
- disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio;
- oneri a carico di ciascun coniuge;
- proprietà immobiliari, beni mobili registrati e partecipazioni sociali;
- rapporti bancari e finanziari;
- condizioni concordate sui figli e sui rapporti economici.
Documenti per il divorzio congiunto
Per un divorzio congiunto servono:
- copia integrale dell’atto di matrimonio, da richiedere al Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato, non al Comune di residenza;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia autentica del provvedimento o dell’accordo con il quale è stata formalizzata la separazione.
Anche il ricorso deve inoltre indicare:
- disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio;
- oneri a carico di ciascun coniuge;
- proprietà immobiliari, beni mobili registrati e partecipazioni sociali;
- rapporti bancari e finanziari;
- condizioni concordate sui figli e sui rapporti economici.
Nel congiunto bisogna depositare redditi ed estratti conto?
I coniugi possono rinunciare reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all’art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c.:
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- documenti relativi a immobili, beni mobili registrati e partecipazioni sociali;
- estratti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Questi dati devono comunque essere comunicati all’avvocato e riportati nel ricorso. La rinuncia riguarda il deposito dei documenti, non l’indicazione della situazione economica e patrimoniale.
Il giudice può inoltre chiedere chiarimenti.
Documenti per la separazione giudiziale
Per una separazione giudiziale devono essere depositati:
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- documenti che attestano la titolarità di immobili, beni mobili registrati e partecipazioni sociali;
- estratti di tutti i rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
- piano genitoriale, quando vi sono figli minori.
Documenti per il divorzio giudiziale
Per un divorzio giudiziale devono essere depositati:
- copia integrale dell’atto di matrimonio, rilasciata dal Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia autentica del provvedimento o dell’accordo di separazione;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- documenti che attestano la titolarità di immobili, beni mobili registrati e partecipazioni sociali;
- estratti di tutti i rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
- piano genitoriale, quando vi sono figli minori.
Che cosa contiene il piano genitoriale?
Il piano genitoriale descrive concretamente l’organizzazione della vita dei figli: abitazione, scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, tempi di permanenza presso ciascun genitore, vacanze normalmente godute e modalità di accudimento. Deve essere allegato nei procedimenti giudiziali che riguardano figli minori.
Dove si richiedono i documenti anagrafici?
I certificati di residenza e di stato di famiglia si richiedono al Comune di residenza. L’estratto per riassunto e la copia integrale dell’atto di matrimonio devono invece essere richiesti al Comune nel quale il matrimonio è stato celebrato o, per il matrimonio celebrato all’estero, al Comune italiano nel quale è stato trascritto.
Su delega del cliente, lo Studio può occuparsi di acquisire i certificati anagrafici, l’estratto per riassunto e la copia integrale dell’atto di matrimonio.
