Lo Studio legale dell’avv. Daniel Cibin, che ha maturato un’esperienza pluriennale nella tutela dei diritti delle persone e dei minori, assiste i coniugi che intendono definire una separazione consensuale, dalla verifica delle condizioni alla formalizzazione dell’accordo.
La separazione consensuale non richiede che ogni questione sia semplice. Presuppone, però, che i coniugi raggiungano un’intesa completa e sostenibile su figli, casa familiare, mantenimento, spese e rapporti patrimoniali. Quando l’accordo non è ancora completo, l’assistenza può comprendere anche il confronto e la negoziazione necessari per costruirlo.
Per un inquadramento più ampio è disponibile anche la guida alla separazione consensuale e giudiziale.
Come funziona la separazione consensuale?
La separazione consensuale trova fondamento nell’accordo dei coniugi e consente loro di vivere separati regolando le conseguenze personali, familiari ed economiche della crisi matrimoniale. L’intesa acquista gli effetti propri della separazione soltanto attraverso una delle procedure previste dalla legge.
La separazione consensuale può comportare numerosi vantaggi rispetto alla separazione giudiziale: di regola è più rapida, riduce il conflitto e permette alle parti di predisporre condizioni adatte alle esigenze concrete della famiglia. Questo risultato dipende, tuttavia, dalla qualità dell’accordo. Una formula frettolosa o poco precisa può trasferire il conflitto alla fase successiva.
La volontà comune di separarsi, da sola, non è quindi sufficiente. Occorre definire con chiarezza tutte le condizioni necessarie e verificare che siano coerenti fra loro, concretamente attuabili e, in presenza di figli, conformi al loro interesse.
Su quali condizioni devono accordarsi i coniugi?
La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi su alcuni aspetti fondamentali della loro vita separata. Fra questi rientrano:
- l’affidamento dei figli e l’esercizio della responsabilità genitoriale;
- il loro collocamento e i tempi di permanenza con ciascun genitore;
- l’assegnazione della casa familiare, quando ne ricorrono i presupposti;
- il mantenimento dei figli e la ripartizione delle spese straordinarie;
- l’eventuale assegno di mantenimento in favore di un coniuge;
- la gestione dei beni comuni, dei debiti e degli altri rapporti patrimoniali;
- ogni ulteriore regola necessaria a rendere l’accordo chiaro e applicabile.
Non tutte le separazioni devono contenere lo stesso numero di clausole. La disciplina va costruita sulla situazione della coppia: ciò che in un caso è superfluo, in un altro può essere indispensabile per prevenire futuri contrasti.
Quali procedure si possono utilizzare?
L’accordo può essere formalizzato attraverso percorsi diversi. La scelta dipende dalla composizione della famiglia, dal contenuto delle condizioni e dalle attività che devono essere svolte.
| Procedura | Quando può essere utilizzata | Assistenza legale |
|---|---|---|
| Ricorso congiunto | Quando i coniugi hanno raggiunto un accordo completo, anche in presenza di figli | I coniugi possono essere assistiti anche da un unico avvocato, se non vi sono conflitti di interesse |
| Negoziazione assistita | Quando si vuole formalizzare l’accordo fuori dal Tribunale, nel rispetto dei controlli previsti | È necessario almeno un avvocato per ciascuna parte |
| Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile | Nei casi consentiti, in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e senza patti di trasferimento patrimoniale | L’assistenza dell’avvocato è facoltativa |
Il ricorso congiunto e la negoziazione assistita non sono due versioni identiche della stessa pratica. Hanno passaggi, controlli e requisiti differenti. Prima di scegliere il percorso occorre verificare che sia compatibile con la situazione familiare e con il contenuto dell’accordo.
È possibile chiedere insieme separazione e divorzio?
Nei procedimenti consensuali è possibile proporre nello stesso ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio. Il Tribunale tratta e decide prima la separazione; la domanda di divorzio rimane pendente e potrà essere esaminata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Questa soluzione evita di predisporre e depositare un secondo ricorso. Lo Studio la prospetta normalmente alle coppie che hanno già raggiunto un accordo completo, soprattutto nei casi più semplici e quando è ragionevole prevedere che le condizioni restino immutate. La convenienza va comunque valutata nel caso concreto, perché nei sei mesi successivi alla separazione le esigenze personali, familiari o economiche possono cambiare. La pagina sulla domanda di separazione e divorzio nello stesso procedimento approfondisce il funzionamento del cumulo.
Quanto tempo ci vuole per la separazione consensuale?
Una volta raggiunto l’accordo tra i coniugi, i tempi dipendono dalla procedura scelta, dal Tribunale competente, dalla completezza della documentazione e dall’eventuale necessità di integrazioni.
In linea di massima, il ricorso congiunto richiede circa uno o due mesi per la formalizzazione in Tribunale e la pronuncia della sentenza, con possibili variazioni legate al carico e all’organizzazione del Tribunale competente.
La negoziazione assistita può essere più veloce, ma richiede comunque il nulla osta oppure, nei casi previsti, l’autorizzazione della Procura della Repubblica. Questo controllo può richiedere da una settimana a diverse settimane; seguono poi la trasmissione dell’accordo e le annotazioni di stato civile.
La fase che incide maggiormente sui tempi può essere quella precedente alla formalizzazione. Un accordo già definito consente di procedere rapidamente; quando occorre negoziare affidamento, casa, mantenimento o patrimonio, la durata dipende dal numero e dalla complessità delle questioni ancora aperte.
Quanto costa fare una separazione consensuale?
Ogni situazione presenta caratteristiche proprie. I costi variano principalmente in funzione della complessità della questione, del tempo dedicato alle attività di confronto e negoziazione, della presenza di figli e dell’eventuale necessità di disciplinare rapporti patrimoniali.
Nelle situazioni più semplici, la separazione consensuale ha un costo a partire da €800 complessivi, pari a €400 per coniuge, oltre:
- spese generali del 15%;
- CPA del 4%;
- contributo unificato di €43, oltre commissioni, per il ricorso congiunto in Tribunale.
Il prezzo base riguarda, in particolare, una pratica con accordo già raggiunto, tipicamente fra coniugi senza figli, con una separazione pressoché incondizionata oppure con poche condizioni essenziali già concordate. Salvo diversa intesa fra le parti, il costo viene ripartito in misura pari fra i coniugi.
Quando l’attività richiede incontri ulteriori, mediazione, negoziazione delle condizioni, gestione di contrasti su figli o mantenimento, operazioni patrimoniali o altri adempimenti non compresi nella pratica base, viene formulato un preventivo specifico prima di procedere.
Chi ne possiede i requisiti può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La soglia reddituale non viene indicata in questa pagina perché è soggetta ad aggiornamento.
Quali documenti servono per separarsi?
La documentazione necessaria per istruire una pratica di separazione consensuale comprende normalmente:
- l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- i certificati o le autocertificazioni richieste in relazione a residenza e stato di famiglia;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
- i documenti necessari a rappresentare la situazione economica e patrimoniale rilevante per le condizioni concordate.
L’elenco può variare in base alla procedura e al contenuto dell’accordo. La pagina sui documenti necessari per separazione e divorzio contiene un approfondimento specifico.
Come si regolano i rapporti con i figli?
Il mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti è un obbligo giuridico stabilito dalla legge. L’accordo deve quindi disciplinare affidamento, collocamento, tempi di permanenza, decisioni di maggiore interesse, mantenimento ordinario e spese straordinarie.
L’assegno di mantenimento viene determinato considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza con i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, le risorse economiche di entrambi e il valore dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nei casi di tempi di permanenza equilibrati e redditi simili può essere valutato il mantenimento diretto, ma non costituisce una conseguenza automatica dell’affidamento condiviso. La soluzione deve essere sostenibile e adeguata alle esigenze concrete dei figli.
Quando la casa familiare viene assegnata a uno dei coniugi?
Ogni caso è a sé e non esiste alcuna preferenza di genere fra i genitori. L’assegnazione della casa familiare è regolata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., e non costituisce uno strumento per attribuire la proprietà dell’immobile al coniuge economicamente più debole.
Quando i figli vivono prevalentemente con uno dei genitori, la casa può essere assegnata a quest’ultimo per conservare il loro ambiente domestico. Sono possibili anche organizzazioni differenti, ma devono essere compatibili con le esigenze dei figli e con la concreta gestione familiare.
Si possono regolare anche immobili e rapporti patrimoniali?
L’accordo può contenere pattuizioni patrimoniali e, a determinate condizioni, clausole relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su immobili. Queste operazioni non devono essere trattate come una semplice aggiunta al ricorso: richiedono verifiche specifiche sulla documentazione, sulla conformità catastale, sul contenuto dell’atto e sugli effetti fiscali.
Quali sono gli effetti della separazione?
La separazione non scioglie il matrimonio. Lo stato civile del coniuge separato rimane “coniugato”, poiché la separazione non incide sullo status di coniuge. Il divorzio, che non è né obbligatorio né automatico, deve essere richiesto da uno o da entrambi i coniugi quando ne ricorrono i presupposti.
Con la separazione cessano l’obbligo di convivenza e l’esigibilità dei doveri coniugali incompatibili con la vita separata. Possono invece permanere o sorgere obblighi di natura economica, oltre a tutti i doveri dei genitori nei confronti dei figli.
Non esiste una durata massima: una coppia può rimanere separata a vita, senza arrivare mai al divorzio. Le condizioni della separazione restano applicabili finché non vengono sostituite da nuovi accordi o provvedimenti, vengono meno per riconciliazione oppure interviene il divorzio.
È possibile riconciliarsi dopo la separazione?
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessaria una nuova decisione del giudice. La riconciliazione può risultare da una dichiarazione espressa oppure da comportamenti non equivoci che dimostrino l’effettiva ripresa della comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
La semplice frequentazione, un tentativo temporaneo di riavvicinamento o la ripresa occasionale della coabitazione non sono necessariamente sufficienti. Gli effetti devono essere valutati sulla base della situazione concreta. La riconciliazione può inoltre essere formalizzata con una dichiarazione destinata all’annotazione nei registri di stato civile.
Chi è separato può iniziare una nuova convivenza?
Sì. Dopo la separazione è possibile iniziare una nuova relazione o convivenza anche prima del divorzio, senza conseguenze automatiche in termini di addebito.
La nuova situazione può però assumere rilievo economico. La stabilità della convivenza, la condivisione delle spese e le risorse effettivamente disponibili possono incidere sulla valutazione o sulla successiva modifica dell’eventuale assegno di mantenimento. Non esiste quindi una risposta identica per ogni caso.
Cosa succede se uno dei coniugi non vuole separarsi?
La separazione, così come il divorzio, è un diritto garantito dalla legge: non occorre la concessione o il consenso del coniuge. Affinché la procedura sia consensuale, tuttavia, è necessario l’accordo di entrambi su tutte le condizioni.
In mancanza di consenso non è possibile presentare una domanda congiunta. L’accordo può ancora essere cercato con l’assistenza dei legali; se il contrasto permane, occorre procedere in via giudiziale e sarà il giudice a regolare le condizioni della separazione.
Errori frequenti nella separazione consensuale
Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato?
L’assistenza è particolarmente utile quando devono essere definite condizioni sui figli, esistono differenze economiche rilevanti, occorre regolare la casa familiare o il patrimonio, oppure l’accordo è soltanto parziale. L’avvocato verifica il contenuto dell’intesa, indica la procedura utilizzabile e redige clausole che possano essere applicate senza ambiguità.
Anche quando i coniugi hanno già raggiunto autonomamente un accordo, una valutazione preventiva consente di comprenderne gli effetti prima della firma. Se le posizioni sono ancora distanti, l’attività può comprendere la negoziazione diretta al componimento delle questioni controverse e al raggiungimento della separazione consensuale.
Nel video presente in questa pagina, l’avv. Daniel Cibin illustra i punti essenziali della separazione consensuale e le situazioni nelle quali può essere necessario valutare un percorso differente.
