Separazione consensuale senza avvocato: quando è possibile?

Dal 1° marzo 2023 la domanda di separazione consensuale in Tribunale non può essere presentata senza avvocato. In alcuni casi è possibile concludere l’accordo fuori dal Tribunale, seguendo una procedura diversa.

Nota di aggiornamento

Questa pagina descriveva in origine la possibilità di presentare personalmente in Tribunale una domanda di separazione consensuale. Dal 1° marzo 2023, nel procedimento su domanda congiunta davanti al Tribunale è necessaria l’assistenza legale. Le precedenti istruzioni sul deposito autonomo non sono più attuali. La pagina è stata mantenuta allo stesso indirizzo e aggiornata per distinguere il ricorso in Tribunale dalle procedure alternative previste dalla legge.

Dal 1° marzo 2023, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia per i procedimenti in materia di famiglia, i coniugi non possono presentare autonomamente in Tribunale una domanda di separazione consensuale: ciascuno deve essere assistito da un avvocato, che può anche essere lo stesso per entrambi.

La risposta alla domanda “possiamo separarci senza avvocato?” dipende quindi dal percorso scelto. Se la separazione viene chiesta al Tribunale, l’assistenza legale è necessaria. Fuori dal Tribunale esiste invece, in casi circoscritti, la possibilità di rendere personalmente una dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile; la negoziazione assistita richiede, per legge, almeno un avvocato per parte.

In sintesi

  • In Tribunale: non è possibile procedere senza avvocato.
  • Davanti all’ufficiale dello stato civile: è possibile soltanto se ricorrono i requisiti di legge.
  • Con negoziazione assistita: occorre almeno un avvocato per ciascuna parte.

Separazione consensuale in Tribunale

La separazione consensuale presuppone che i coniugi abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni che regoleranno la loro vita dopo la separazione. L’accordo può riguardare, tra gli altri aspetti:

  • responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazione dei figli;
  • mantenimento dei figli e ripartizione delle spese;
  • eventuale contributo per il coniuge;
  • assegnazione e utilizzo della casa familiare;
  • rapporti patrimoniali collegati alla crisi familiare.

Per il procedimento davanti al Tribunale serve l’assistenza legale. L’avvocato verifica che il ricorso contenga le informazioni richieste, che la documentazione sia completa e che le clausole siano formulate in modo coerente. In presenza di figli, l’accordo è inoltre valutato alla luce del loro interesse.

I coniugi possono essere assistiti dal medesimo avvocato quando esiste un accordo effettivo e non emergono interessi incompatibili. Se il conflitto riguarda singole condizioni o se una parte necessita di una valutazione indipendente, è opportuno che ciascuno abbia un proprio difensore.

Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile

L’art. 12 del decreto-legge n. 132/2014 consente ai coniugi, in presenza dei requisiti previsti, di concludere un accordo di separazione davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

La procedura non è utilizzabile in presenza delle categorie di figli indicate dalla legge e l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi devono comparire personalmente; per la separazione l’ufficiale dello stato civile li invita a tornare dopo almeno trenta giorni per confermare l’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma.

Prima di scegliere questo percorso è necessario verificare con il Comune competente:

  • la situazione dei figli;
  • il contenuto concreto dell’accordo;
  • l’assenza di trasferimenti patrimoniali non consentiti;
  • i documenti e le modalità di prenotazione richiesti;
  • la competenza del Comune di residenza o di quello presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

La semplicità formale non rende irrilevanti gli effetti dell’accordo. Una valutazione preventiva può essere utile quando vi sono obblighi economici, casa familiare, debiti comuni o conseguenze fiscali e patrimoniali.

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un percorso consensuale fuori dal Tribunale, ma non è una separazione “senza avvocato”. L’art. 6 del decreto-legge n. 132/2014 richiede almeno un avvocato per parte.

L’accordo viene sottoposto al controllo del pubblico ministero secondo la procedura prevista dalla legge. In presenza di figli rientranti nelle categorie tutelate, il controllo riguarda anche la rispondenza dell’accordo al loro interesse. Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, gli avvocati curano gli adempimenti verso l’ufficiale dello stato civile.

Questa via può essere utile quando l’accordo richiede una costruzione più articolata o quando le parti preferiscono lavorare con difensori distinti senza avviare un procedimento giudiziale ordinario.

Quale percorso scegliere

Non esiste una procedura migliore in assoluto. La scelta dipende dalla situazione familiare e dal contenuto dell’accordo.

Situazione Percorso da valutare
Accordo completo e requisiti dell’art. 12 presenti Ufficiale dello stato civile
Accordo da costruire con difensori distinti Negoziazione assistita
Accordo da sottoporre al Tribunale Ricorso consensuale con assistenza legale
Disaccordo sostanziale o impossibilità di collaborare Separazione giudiziale da valutare

La tabella offre un primo orientamento e non sostituisce la verifica del caso concreto.

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Informazioni utili per una prima valutazione

Per individuare il percorso è utile raccogliere:

  • data e luogo del matrimonio;
  • residenza attuale dei coniugi;
  • presenza, età e situazione dei figli;
  • condizioni già concordate e punti ancora aperti;
  • redditi, spese familiari e situazione abitativa;
  • eventuali immobili, finanziamenti o beni comuni;
  • precedenti accordi o provvedimenti.

L’elenco definitivo dei documenti dipende dalla procedura e dalle indicazioni dell’autorità competente. Un quadro più completo è disponibile nella pagina sui documenti necessari per separazione e divorzio.

Domande frequenti

Possiamo presentare da soli un ricorso consensuale in Tribunale?

No. Dal 1° marzo 2023, per effetto della riforma Cartabia, la domanda di separazione consensuale in Tribunale richiede l’assistenza di un avvocato. I coniugi possono, se ne ricorrono le condizioni, essere assistiti dal medesimo professionista.

Davanti al Comune serve un avvocato?

L’assistenza è facoltativa, ma la procedura è disponibile solo nei casi ammessi dall’art. 12 del decreto-legge n. 132/2014 e l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

La negoziazione assistita si può fare con un solo avvocato?

No. La legge prevede almeno un avvocato per parte.

Se abbiamo figli possiamo separarci fuori dal Tribunale?

La presenza di figli non esclude in assoluto la negoziazione assistita, che segue però controlli specifici. La procedura davanti all’ufficiale dello stato civile è invece esclusa nelle situazioni relative ai figli indicate dall’art. 12. La situazione concreta deve essere verificata prima di scegliere il percorso.