La Riforma Cartabia ha cambiato il “contenitore” processuale della separazione consensuale: non è più la vecchia procedura degli artt. 706–711 c.p.c., ma rientra nel nuovo procedimento unico in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e ss. c.p.c.). In questa pagina trovi una spiegazione chiara e pratica di cosa cambia davvero e di come si svolge oggi la procedura, con i passaggi essenziali e le scelte più frequenti (udienza scritta o in presenza, documenti, tempi).
In sintesi
- Domanda congiunta: la separazione consensuale oggi passa dalla nuova disciplina sulla famiglia.
- Niente comparizione: è possibile sostituire l’udienza con note scritte (udienza “virtuale”).
- Avvocato obbligatorio: non si presenta più autonomamente in Tribunale.
- Più tecnica sui documenti: maggiori informazioni su redditi e patrimonio dell’ultimo triennio.
- Possibile cumulo: in molti casi si può chiedere già anche il divorzio nello stesso procedimento.
Cosa ha cambiato davvero la Riforma Cartabia
La novità più importante è questa: separazione e divorzio (e, in generale, i procedimenti familiari) sono stati “riordinati” in un sistema unico, con regole comuni. In pratica la separazione consensuale viene trattata come una domanda congiunta all’interno del nuovo rito famiglia.
Attenzione però: la negoziazione assistita resta un percorso diverso e, sul piano pratico, non subisce rivoluzioni. Quello che cambia in modo sensibile riguarda la procedura in Tribunale e, soprattutto, la gestione più strutturata delle informazioni economiche e della documentazione.
Come funziona oggi la separazione consensuale
Dove si presenta il ricorso
Oggi, in modo più semplice rispetto al passato, la domanda congiunta può essere presentata presso il Tribunale del luogo di residenza dell’uno o dell’altro coniuge. Nella prassi, è una regola utile perché evita discussioni sulla “ultima residenza comune”, soprattutto quando i coniugi vivono già separati da tempo.
Cosa deve contenere il ricorso (in parole semplici)
La separazione consensuale non è un “modulo” standard: è un atto che deve spiegare in modo chiaro le condizioni concordate. La riforma richiede inoltre alcune informazioni obbligatorie, tipiche dei procedimenti familiari.
- Dati anagrafici completi (incluse cittadinanza e codici fiscali) dei coniugi.
- Indicazione dei figli: minorenni, maggiorenni non autosufficienti o con disabilità grave, se presenti.
- Quadro economico: disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, e gli oneri a carico delle parti.
- Condizioni su figli e rapporti economici: collocamento, tempi di permanenza, spese, eventuale assegno.
- Altri procedimenti collegati già esistenti (se ci sono) e relativi provvedimenti.
Un punto pratico: oggi è normale che il Tribunale, anche nella consensuale, chieda maggiore chiarezza sul profilo economico. Non è “sfiducia”: è un modo per ridurre contenziosi successivi e verificare che gli accordi siano equilibrati, soprattutto in presenza di figli.
Serve il piano genitoriale?
Nella separazione consensuale non è di regola obbligatorio il c.d. piano genitoriale (lo strumento che dettaglia in modo analitico routine, scuola, attività e vacanze). È invece tipicamente richiesto nei procedimenti contenziosi, dove il giudice deve decidere in mancanza di accordo.
Udienza scritta o udienza in Tribunale: cosa cambia per voi
Una delle novità più apprezzate è la possibilità di evitare la comparizione dei coniugi quando non è necessaria. In molti casi si può sostituire l’udienza con il deposito di note scritte (udienza “in forma scritta”), contenenti solo istanze e conclusioni.
Quando conviene la forma scritta
- quando l’accordo è chiaro e completo, senza punti “sensibili” da chiarire;
- quando i coniugi vogliono evitare stress e tempi morti;
- quando la situazione è pacifica e non serve un confronto davanti al giudice.
Se invece il giudice ritiene opportuno un chiarimento (specie sui figli o sulle condizioni economiche), può comunque fissare un’udienza in presenza e richiedere documentazione integrativa.
Come si conclude la procedura
La separazione consensuale non si chiude più con il “decreto di omologazione” del vecchio rito, ma con una sentenza che recepisce (omologa o prende atto) degli accordi. Nella sostanza, per voi significa un provvedimento finale chiaro e spendibile anche per gli adempimenti successivi.
Separazione e divorzio nello stesso procedimento: quando si può
La riforma consente, in molte situazioni, di presentare già nel ricorso per separazione anche la domanda di divorzio, così da evitare di ripartire da zero con un secondo procedimento. È una possibilità utile, ma non è “automatica”: va valutata in base ai tempi e alle condizioni concordate.
Approfondimento dedicato: separazione e divorzio insieme nello stesso atto
Costo della consulenza legale familiare
Il costo di una sessione di consulenza legale familiare, svolta in studio o online (es. Google Meet), è pari a € 150,00, comprensivo di oneri fiscali.
Prenota una consulenzaQuando conviene farsi assistere
Anche nella separazione consensuale “semplice”, l’assistenza fa la differenza quando entrano in gioco alcuni temi ricorrenti:
- Figli: calendario, spese extra, scuola, scelte sanitarie, viaggi.
- Casa familiare: assegnazione, mutuo, spese, intestazioni.
- Assegni: mantenimento, adeguamenti, ripartizione delle spese.
- Patrimonio: conti, investimenti, quote, trasferimenti tra coniugi.
Separazione consensuale: assistenza legale completa
Se vuoi capire se la separazione consensuale è davvero la strada migliore per il tuo caso (e impostare condizioni chiare su figli, casa e rapporti economici), puoi contattare lo Studio o prenotare una consulenza.
Domande frequenti (FAQ)
Serve sempre l’avvocato per la separazione consensuale in Tribunale?
Sì. Oggi la domanda in Tribunale richiede l’assistenza legale tecnica: non è più previsto il deposito “da soli” come accadeva in passato.
Si può evitare l’udienza di comparizione?
In molti casi sì: si può chiedere la trattazione con note scritte (udienza in forma scritta), soprattutto quando l’accordo è completo e non serve un confronto davanti al giudice.
Quanto dura, in media, una separazione consensuale?
La durata media di una separazione consensuale, dal momento dell’iscrizione a ruolo fino all’emissione della sentenza, è di circa uno a tre mesi, a seconda del Tribunale.
Si può fare tutto online?
Sì, è possibile gestire la separazione anche interamente online, mediante incontri in videoconferenza e firma digitale remota offerta dallo Studio; inoltre tutta l’attività in Tribunale è effettuabile telematicamente.
Conviene sempre la consensuale?
Conviene quando c’è un accordo reale, sostenibile e soddisfacente per entrambe le parti.
È possibile modificare una sentenza di separazione consensuale?
Sì, è sempre possibile effettuare la modifica delle condizioni di separazione, e la modifica si può fare o in via consensuale o in via giudiziale.
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