Le convivenze di fatto non sono prive di riconoscimento giuridico. La legge n. 76/2016 individua i requisiti della convivenza di fatto, attribuisce ai conviventi specifici diritti e consente loro di disciplinare alcuni rapporti patrimoniali della vita comune mediante un contratto di convivenza. Il quadro più generale delle coppie non sposate è approfondito nella pagina dedicata alla famiglia senza matrimonio.
Il contratto non produce tutti gli effetti del matrimonio e non può regolare liberamente qualsiasi materia. Prima di redigerlo è quindi necessario distinguere ciò che deriva direttamente dalla legge, ciò che può essere inserito nel contratto e ciò che richiede uno strumento diverso.
Chi sono i conviventi di fatto
Ai sensi del comma 36 della legge n. 76/2016, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che non siano vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.
Per accertare la stabile convivenza la legge richiama la dichiarazione anagrafica. La sola coabitazione, pertanto, non va confusa automaticamente con la convivenza di fatto disciplinata dalla legge.
La verifica dei requisiti è particolarmente importante quando una delle parti è ancora sposata, esiste un’altra unione o convivenza registrata, oppure vi sono cittadinanze e residenze in paesi diversi.
Quali diritti derivano dalla legge
La legge n. 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto una serie di tutele specifiche. Tra quelle espressamente indicate rientrano, in sintesi:
- visita, assistenza e accesso alle informazioni in caso di malattia o ricovero;
- possibilità di designare il convivente per determinate decisioni in caso di incapacità o morte;
- tutela temporanea relativa alla casa di comune residenza in caso di morte del proprietario, nei limiti previsti;
- possibilità di subentrare nel contratto di locazione in determinate ipotesi;
- possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- applicazione di criteri risarcitori in caso di morte causata dall’illecito di un terzo;
- diritto agli alimenti, in presenza dei relativi presupposti, dopo la cessazione della convivenza.
Queste tutele non coincidono con tutti i diritti del coniuge e devono essere valutate alla luce della situazione concreta.
Che cosa può contenere il contratto di convivenza
Il comma 50 consente ai conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune. Il comma 53 indica che il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità con cui ciascuno contribuisce alle necessità della vita comune, tenendo conto delle sostanze e della capacità di lavoro professionale o casalingo;
- la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.
Nella redazione occorre evitare clausole incompatibili con norme imperative o ordine pubblico. Eventuali pattuizioni ulteriori devono essere esaminate singolarmente, verificandone natura, forma ed effetti.
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Se le parti inseriscono termini o condizioni, questi si considerano non apposti.
Forma, autenticazione e opponibilità
Il contratto, le modifiche e la risoluzione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità:
- con atto pubblico, ricevuto dal notaio; oppure
- con scrittura privata la cui sottoscrizione sia autenticata da un notaio o da un avvocato.
L’avvocato può quindi redigere il contratto, autenticare le sottoscrizioni della scrittura privata e attestarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che riceve l’atto pubblico o autentica la sottoscrizione deve inoltre trasmetterne copia al Comune di residenza entro dieci giorni per l’iscrizione all’anagrafe.
La forma non è quindi un semplice adempimento amministrativo: è un requisito di validità del contratto.
Casa e beni immobili
Il contratto può disciplinare i rapporti patrimoniali della vita comune, ma gli atti che trasferiscono diritti reali immobiliari rimangono di competenza notarile. Proprietà dell’immobile, finanziamento, contribuzione alle spese e diritto di utilizzo devono essere tenuti distinti.
Quando la casa appartiene a una sola parte, è inoltre opportuno valutare separatamente:
- spese ordinarie e straordinarie;
- eventuali somme investite dall’altro convivente;
- presenza di figli;
- conseguenze della cessazione della convivenza;
- strumenti di protezione compatibili con la legge.
Contratto di convivenza e successione
Il contratto di convivenza non attribuisce automaticamente al convivente la qualità di erede. La legge riconosce alcune tutele specifiche al convivente superstite, ma esse non equivalgono alla successione del coniuge.
Non è corretto inserire genericamente i “diritti ereditari” tra le clausole liberamente regolabili con il contratto. La pianificazione successoria richiede strumenti distinti e deve rispettare, tra l’altro, il divieto dei patti successori previsto dall’art. 458 del codice civile.
Per coordinare convivenza e successione possono essere valutati, a seconda del caso, testamento, assetti proprietari, coperture assicurative o altri strumenti leciti. La scelta richiede un esame patrimoniale e fiscale specifico.
Figli e responsabilità genitoriale
Il contratto di convivenza non sostituisce la disciplina relativa ai figli. Responsabilità genitoriale, mantenimento, residenza, frequentazione e decisioni importanti seguono le norme poste a tutela del minore, indipendentemente dal matrimonio dei genitori.
In caso di cessazione della convivenza, gli accordi relativi ai figli devono essere costruiti e formalizzati con il percorso appropriato. Gli aspetti economici sono approfonditi nella pagina sull’assegno di mantenimento dei figli, mentre affidamento e frequentazione richiedono una valutazione autonoma.
Modifica e cessazione
Il contratto può essere modificato con le medesime forme previste per la sua conclusione. La legge contempla la risoluzione per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile;
- morte di uno dei contraenti.
In caso di recesso unilaterale si applicano specifici adempimenti di comunicazione. Se l’abitazione familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione deve inoltre rispettare il termine minimo indicato dalla legge per lasciare l’immobile.
Alla cessazione della convivenza non consegue automaticamente un assegno di mantenimento analogo a quello coniugale. Il comma 65 disciplina invece il possibile diritto agli alimenti quando ricorrono stato di bisogno e impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Quando può essere utile
Un contratto può essere valutato, per esempio, quando i conviventi vogliono:
- definire criteri di contribuzione alle spese comuni;
- scegliere la comunione dei beni;
- documentare con chiarezza l’organizzazione patrimoniale della vita comune;
- prevenire equivoci sulla gestione della casa e dei beni;
- coordinare il contratto con altri atti patrimoniali o successori leciti.
Non sempre è necessario o sufficiente. Prima di redigerlo vanno individuati gli obiettivi reali e verificato se richiedano il contratto di convivenza, un atto notarile, un testamento o un diverso accordo.
Documenti e informazioni per il primo esame
- documenti di identità e codici fiscali;
- stato civile e situazione anagrafica;
- residenza e composizione del nucleo;
- eventuali precedenti matrimoni, unioni o contratti;
- situazione della casa e dei finanziamenti;
- redditi, patrimoni e modalità attuali di contribuzione;
- obiettivi che le parti intendono regolare;
- presenza di figli e accordi già esistenti.
