Perdono giudiziale minorile: cos’è e quando si applica

Il perdono giudiziale minorile è uno degli istituti più caratteristici del processo penale minorile. Consente al giudice, dopo avere accertato la responsabilità, di non pronunciare una condanna quando la pena concretamente applicabile rimane entro determinati limiti e vi è una prognosi favorevole sul comportamento futuro del ragazzo. Non è quindi un’assoluzione né un beneficio automatico.

Che cos’è il perdono giudiziale nel processo minorile?

Il perdono giudiziale è disciplinato dall’art. 169 del codice penale ed è riservato ai reati commessi prima dei diciotto anni. Consente di definire il procedimento senza applicare una sanzione penale quando il giudice ritiene che la condanna non sia necessaria per evitare altri reati.

La decisione contiene tuttavia un’affermazione di responsabilità. Per questo il beneficio non dovrebbe essere richiesto senza avere prima esaminato l’accusa, le prove e le eventuali ragioni per sostenere l’assoluzione.

Può essere concesso nell’udienza preliminare oppure all’esito del dibattimento. Nell’udienza preliminare, quando la decisione viene assunta allo stato degli atti, il minorenne deve consentire a questa forma di definizione, personalmente o attraverso il difensore munito di procura speciale.

Quando può essere concesso?

Il giudice deve compiere due valutazioni distinte.

La prima riguarda la pena concretamente applicabile considerate le circostanze del caso. Non deve superare due anni di pena detentiva oppure 1.549 euro di pena pecuniaria, anche se congiunta alla pena detentiva. Non rileva quindi, da sola, la pena massima astratta.

La seconda riguarda il comportamento futuro: il giudice deve ritenere probabile che il minorenne si asterrà dal commettere altri reati.

Come viene valutata la prognosi favorevole?

La prognosi considera, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., le modalità del fatto, la condotta precedente e successiva, le condizioni personali e familiari e gli elementi raccolti dai servizi minorili. L’occasionalità e la limitata gravità possono sostenere una valutazione favorevole, ma non costituiscono formule sufficienti da sole.

Conta l’età al momento del fatto o al momento del processo?

Conta l’età al momento del fatto. Il perdono può essere concesso per un reato commesso prima dei diciotto anni anche se l’imputato è ormai maggiorenne quando viene pronunciata la sentenza. Restano applicabili le regole del processo penale minorile.

Il perdono giudiziale può essere concesso più di una volta?

La regola generale vieta di concedere il perdono giudiziale più di una volta. Non esiste quindi una possibilità ordinaria di ottenere un nuovo beneficio per un reato commesso dopo la prima concessione.

La Corte costituzionale ha individuato due eccezioni. Il beneficio può essere esteso a reati legati dalla continuazione con quello già perdonato oppure concesso per un diverso reato commesso prima della prima sentenza di perdono. La pena complessiva deve rimanere entro i limiti dell’art. 169 e la decisione resta affidata al giudice.

Quali effetti produce il perdono giudiziale?

Il perdono estingue il reato con il passaggio in giudicato della sentenza. Non viene pronunciata una condanna né applicata la pena.

La decisione viene iscritta nel casellario giudiziale e la relativa iscrizione è eliminata al compimento del ventunesimo anno di età.

Qual è la differenza rispetto alla messa alla prova e all’irrilevanza del fatto?

Istituto Come funziona Esito
Perdono giudiziale Il giudice accerta la responsabilità, valuta la pena concretamente applicabile e formula una prognosi favorevole. Il reato viene dichiarato estinto senza condanna e senza pena.
Messa alla prova Il processo viene sospeso e il minorenne svolge un progetto seguito dai servizi. Se la prova ha esito positivo, il reato viene dichiarato estinto.
Irrilevanza del fatto Richiede tenuità del fatto, occasionalità del comportamento e pregiudizio educativo derivante dalla prosecuzione. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: non vi sono condanna né pena.

La messa alla prova minorile non è quindi una variante del perdono: richiede un percorso e una successiva verifica dell’esito.

Errori da evitare

Quando rivolgersi a un avvocato?

Nel procedimento penale minorile l’assistenza del difensore è obbligatoria. Un avvocato penalista minorile deve esaminare la contestazione, gli atti e la pena concretamente applicabile, confrontando il perdono con le alternative: sostenere l’assoluzione, chiedere un diverso proscioglimento, valutare la messa alla prova oppure proseguire il giudizio.

Domande frequenti

Il perdono giudiziale equivale a un’assoluzione?
No. Il giudice accerta la responsabilità per il reato, ma non pronuncia la condanna né applica la pena. Con il passaggio in giudicato della sentenza che concede il perdono, il reato è estinto.
Può essere concesso anche per un reato grave?
La qualificazione astratta non basta. Occorre calcolare la pena concretamente applicabile e verificare la prognosi sul comportamento futuro.
Il perdono giudiziale può essere concesso più di una volta?
In generale no. Restano le eccezioni relative alla continuazione e ai reati commessi prima della prima sentenza di perdono, entro il limite cumulativo di pena.
Che cosa compare nel casellario giudiziale?
La decisione viene iscritta nel casellario e l’iscrizione relativa al perdono giudiziale è eliminata al compimento dei ventuno anni. Gli effetti sui diversi certificati devono essere verificati in base al tipo di certificato richiesto.
Qual è la differenza rispetto alla messa alla prova?
Il perdono definisce il procedimento senza lo svolgimento di un progetto. La messa alla prova sospende invece il processo, richiede un programma seguito dai servizi e produce l’estinzione del reato soltanto se il percorso ha esito positivo.
Può ottenerlo chi è diventato maggiorenne durante il processo?
Sì, se il reato è stato commesso prima dei diciotto anni. L’età rilevante è quella posseduta al momento del fatto contestato.