Il perdono giudiziale minorile è uno degli istituti più “tipici” del processo penale minorile: serve a evitare conseguenze sproporzionate quando il minore è incappato in condotte isolate e di lieve gravità, prive di particolare allarme sociale.
Per capire dove si colloca e quando può essere richiesto, questa pagina spiega i presupposti del perdono giudiziale e i suoi effetti. (Se vuoi una visione d’insieme: vedi come funziona il processo penale minorile; se invece si valuta un percorso educativo strutturato: la messa alla prova (MAP).)
Informazioni e assistenza nel penale minorile
Ogni caso va valutato sui documenti e nella fase in cui ci si trova: imputazione, limiti di pena, personalità del minore e percorso già svolto incidono concretamente sulla possibilità di definire il procedimento con strumenti come il perdono giudiziale.
CONTATTACICos’è il perdono giudiziale nel processo penale minorile
Il perdono giudiziale rappresenta la massima espressione del principio di minima offensività del processo penale minorile, in attuazione delle finalità rieducative e di reinserimento sociale del minore, occasionalmente incorso in isolate e lievi condotte illecite, prive di particolare allarme sociale.
Già previsto sin dal 1934 (art. 19 r.d.l. n. 1404 del 20 luglio 1934), il perdono giudiziale è regolato dall’art. 169 del codice penale ed è riservato soltanto ai minori degli anni diciotto.
Quando può essere concesso
Il perdono giudiziale può essere concesso dal Tribunale sia in fase di udienza preliminare, sia con sentenza a seguito del dibattimento quando:
- il reato contestato al minore prevede una pena massima, considerato il caso concreto (attenuanti e diminuenti), non superiore a due anni di carcere oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo ad € 1.549,00;
- il Giudice, tenuto conto delle circostanze indicate all’art. 133 c.p. (tra cui modalità dell’azione, gravità del danno, intensità del dolo, condotta e condizioni sociali dell’imputato), presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Si può concedere più di una volta?
La norma vieta che il perdono giudiziale possa essere concesso più di una volta. Tuttavia, a seguito di interventi della Corte Costituzionale, è ammessa la concessione di un secondo perdono, purché:
- il secondo reato sia stato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono (ad esempio due reati distinti avvenuti in tempi diversi, ove venga giudicato prima il secondo reato rispetto a quello anteriore nel tempo) e la somma delle due pene non superi i limiti indicati sopra (2 anni di carcere e € 1.549,00 di pena pecuniaria);
- tra i due reati vi sia il vincolo della continuazione e la somma delle due pene non superi i limiti anzidetti (2 anni di carcere e € 1.549,00 di pena pecuniaria).
Effetti del perdono giudiziale
La concessione del beneficio del perdono giudiziale estingue il reato, con effetti immediati al passaggio in giudicato della sentenza.
Avvocato penalista minorile a Milano
Per chiarimenti o assistenza legale nell’ambito del procedimento penale minorile, è possibile rivolgersi allo Studio.
CONTATTACIDomande frequenti (FAQ)
1) Il perdono giudiziale estingue il reato?
Sì. L’estinzione del reato si consolida al passaggio in giudicato della sentenza che concede il perdono.
2) Il perdono giudiziale può essere concesso più di una volta?
In linea di principio no. Tuttavia è possibile un secondo perdono nelle ipotesi ammesse, purché siano rispettati i limiti di pena previsti.
3) In quale fase del procedimento può essere concesso?
Può essere concesso sia in udienza preliminare sia con sentenza dopo il dibattimento, se ricorrono i presupposti.
4) Perdono giudiziale e messa alla prova: cosa cambia?
Sono istituti diversi: il perdono giudiziale definisce il procedimento con una pronuncia del Tribunale; la messa alla prova prevede invece un percorso educativo/riparativo con sospensione del processo.
