Analogamente al matrimonio, anche le unioni civili possono essere sciolte, con strumenti in larga parte simili a quelli previsti per il divorzio, ma con formalità più snelle e una procedura complessivamente più rapida.
La legge consente lo scioglimento dell’unione civile sia quando vi è accordo tra i partner, sia quando lo scioglimento è voluto da uno solo di essi, prevedendo in ogni caso un periodo minimo di tre mesi tra la manifestazione della volontà e la domanda di scioglimento effettivo.
In sintesi
- Le unioni civili possono essere sciolte consensualmente o giudizialmente.
- È sempre necessario un periodo di ripensamento di almeno 3 mesi.
- In caso di accordo, esistono tre diverse modalità di scioglimento.
- Se manca l’accordo o uno dei partner è irreperibile, è necessario il ricorso al Tribunale.
Scioglimento consensuale dell’unione civile
Quando entrambi i partner sono concordi nel voler sciogliere l’unione civile, la legge consente di scegliere tra tre diverse strade, a seconda delle esigenze personali e patrimoniali della coppia:
- Dichiarazione congiunta davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, solo nei casi di scioglimento incondizionato, cioè senza accordi accessori su beni, patrimonio o contributi economici.
- Ricorso congiunto in Tribunale, che consente di disciplinare in modo dettagliato le condizioni dello scioglimento, comprese quelle economiche e patrimoniali.
- Negoziazione assistita da avvocati, tramite la quale i partner, assistiti dai rispettivi legali, possono regolamentare ogni aspetto dello scioglimento dell’unione civile.
Il periodo di ripensamento di 3 mesi
Anche per l’unione civile il legislatore ha previsto una fase preliminare obbligatoria, assimilabile a una separazione, seppure con caratteristiche diverse rispetto a quella prevista per il matrimonio.
Prima di poter procedere allo scioglimento effettivo dell’unione civile, è infatti necessario che entrambi i partner, o anche uno solo di essi, si rechino presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza per manifestare la volontà di sciogliere l’unione.
Da tale dichiarazione deve decorrere un periodo minimo di tre mesi, decorso il quale sarà possibile presentare la domanda di scioglimento definitivo dell’unione civile, con le modalità prescelte.
Scioglimento giudiziale dell’unione civile
Quando lo scioglimento dell’unione civile è voluto da un solo partner, per contrarietà dell’altro oppure nei casi di irreperibilità, non è possibile ricorrere a forme consensuali.
In tali ipotesi, dopo la preventiva manifestazione di volontà all’Ufficiale di Stato Civile e il decorso del periodo di tre mesi, lo scioglimento potrà essere richiesto esclusivamente mediante ricorso giudiziale presso il Tribunale competente.
Assistenza legale per lo scioglimento dell’unione civile
Lo Studio Legale dell’Avv. Daniel Cibin assiste i partner uniti civilmente con competenza, riservatezza e attenzione alle implicazioni personali e patrimoniali, sia nei casi di scioglimento consensuale sia nelle procedure giudiziali.
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Domande frequenti
È sempre necessario attendere 3 mesi?
Sì. La manifestazione di volontà davanti all’Ufficiale di Stato Civile deve precedere di almeno tre mesi la domanda di scioglimento effettivo.
Serve l’accordo di entrambi i partner?
No. In mancanza di accordo, lo scioglimento può essere richiesto da uno solo dei partner mediante ricorso al Tribunale.
È obbligatoria l’assistenza di un avvocato?
L’avvocato non è necessario solo nei casi più semplici di scioglimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile; è invece indispensabile nelle procedure giudiziali e nella negoziazione assistita.
