Divorzio congiunto o divorzio giudiziale?

Buon giorno, chiedo se è possibile avere prima di contattarvi telefonicamente questa risposta: una volta attivata la richiesta di divorzio e riscontrato che non si trova l'accordo consensuale è obbligatorio continuare la causa? E se si chi deve trasformarla in giudiziale?

Gentile Nicoletta,

una richiesta di divorzio normalmente si attiva in questo modo: l'avvocato della parte interessata contatta la controparte a mezzo lettera raccomandata al fini di iniziare una trattativa stragiudiziale (cioè fuori dal Tribunale) volta a raggiungere un accordo da sottoporre al giudice del divorzio. Naturalmente, ove le parti siano in buoni rapporti, l'inizio delle trattative può avvenire tra gli stessi autonomamente, incaricando il legale soltanto di formalizzare l'accordo nel ricorso per divorzio congiunto.

Il mio studio predilige la risoluzione stragiudiziale delle vertenze tra coniugi, sempre nell'ottica di consensualizzare il ricorso. Nel caso in cui le trattative stragiudiziali non portino ad alcun risultato, a causa della eccessiva distanza delle posizioni delle parti, non vi è nessun obbligo di intentare una causa giudiziale, essendo questa rimessa alla volontà delle parti. E' ovvio tuttavia che, se l'interesse è quello di raggiungere un risultato concreto, ossia lo scioglimento del matrirmonio, in mancanza di accordo tra i coniugi all'interessato non resterà altra strada che la richiesta giudiziale (cioè autonoma, contenziosa) di divorzio (divorzio giudiziale).

Una causa di separazione o di divorzio iniziata in forma giudiziale può comunque sempre convertirsi in consensuale, ove le parti nel corso del procedimento trovino lo sperato accordo.

avv. Daniel Cibin

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