Come si recuperano le spese straordinarie se il coniuge non le paga spontaneamente?
Gentile Avvocato,
sono divorziato; mi è stato notificato dalla mia ex moglie un atto di precetto per il pagamento di spese straordinarie relative a mia figlia piccola. Queste spese comprendono trattamenti odontoiatrici presso una clinica privata e un corso di scherma (già pago il corso di nuoto), spese che non ho mai approvato e che anzi ho espressamente contestato. È legittimo procedere direttamente con un atto di precetto per tali spese senza prima passare attraverso la valutazione di un giudice?
Recentemente, la Corte di Cassazione ha esaminato nuovamente la questione delle spese straordinarie per i figli nel contesto della separazione o divorzio, delineando un quadro giuridico che si discosta dalle interpretazioni precedenti, le quali richiedevano un intervento giurisdizionale per il recupero di ogni singola spesa extra assegno non volontariamente soddisfatta dall'altro genitore (Cass. civ. ordinanza n. 3835 del 15/02/2021).
La Corte ha quindi evidenziato l'importanza di distinguere tra spese extra assegno prevedibili ed ordinarie, che sarebbero già contemplate nell'assegno di mantenimento e quindi non necessitanti di un titolo esecutivo aggiuntivo per il loro rimborso, e quelle imprevedibili ed imponderabili che richiedono un accertamento giudiziale. Per le spese straordinarie prevedibili, come le spese mediche e spese scolastiche ordinarie, è possibile agire direttamente con l'atto di precetto di pagamento utilizzando il titolo esecutivo originale (ad esempio la sentenza di separazione o divorzio), a condizione che sia supportato dalla documentazione pertinente. Invece, per le spese imprevedibili, come quelle odontoiatriche o per le attività sportive, è necessaria la formazione di un nuovo titolo esecutivo attraverso un giudizio di cognizione.
Pertanto, nel contesto delle spese mediche o dentistiche straordinarie, categorizzate come imprevedibili, è necessario che il genitore che intende richiederne il rimborso ottenga preventivamente l'approvazione dell'altro genitore e, ove intenda recuperarla per via esecutiva, si munisca di una condanna giudiziale di pagamento.
Qualora la spesa sia stata comunque sostenuta e notificata tramite precetto senza un accordo preventivo, il genitore destinatario del precetto di pagamento ha il diritto di contestarla con opposizione al precetto, laddove la ritenga ingiustificata o non sia stata concordata in anticipo.
In conclusione, la facoltà di un genitore di procedere con un atto di precetto di pagamento per spese extra assegno relative al mantenimento dei figli si limita alle spese mediche e scolastiche prevedibili ed ordinarie.